congedo-parentale-scuolaAnche il personale scolastico può usufruire di questa indennità: per cui operiamo una sintesi riepilogativa riguardo il Congedo Parentale Scuola.


Congedo Parentale Scuola: si tratta di un’indennità estremamente importante, sia per il comparto scolastico che per tutti gli altri, sia  dipendenti pubblici che privati.

Possono richiederlo sia le madri lavoratrici che i padri lavoratori, anche se per periodi differenti.

Scopriamo qui di seguito tutte le informazioni utili relative alla fruizione di questa indennità per il Comparto Scuola.

Congedo Parentale Scuola 2021: le ultime novità

Il decreto legge del 13 marzo 2021, n.30 ha previsto un nuovo congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, per i seguenti casi:

  • Quarantena da contatto;
  • Sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • Chiusura dei centri diurni assistenziali.

Il nuovo congedo prevede un indennizzo del 50% ed è coperto da contribuzione figurativa.

La misura è riservata ai genitori lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato, in modalità alternata tra loro (quindi, non negli stessi giorni), con figli conviventi minori di 14 anni o con disabilità grave, che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Sono esclusi da questa misura i lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Che cos’è il Congedo Parentale?

Partiamo con un punto generale: che cos’è questo tipo di congedo?

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Si tratta di un’istituzione disciplinata dal D.Lgs 151/2001, il Testo Unico sulla Maternità e Paternità, e, se si sceglie di avvalersene, questo verrà retribuito ma a condizioni differenti dal congedo obbligatorio.

Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.

Come funziona il Congedo Parentale per il Comparto Scuola?

Il congedo parentale nella scuola può essere richiesto dal personale che lavora negli istituti, vale a dire docenti e personale ATA.

Anche i docenti con contratto a tempo determinato possono presentare richiesta per il congedo parentale: dunque, la normativa è la stessa che viene applicata per i docenti di ruolo.

Requisiti per il Congedo

I requisiti sono uguali a quelli relativi a tutti gli altri comparti, vale a dire:

  • Sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa;
  • Vivenza a carico del genitore da parte del bambino;
  • Effettiva astensione dal lavoro.

Come viene erogato?

Il congedo parentale è strutturato in maniera flessibile e si può erogare:

  • in Soluzione unica;
  • o come Congedo parentale Frazionato.

Per quest’ultima modalità di fruizione si intende che il periodo di astensione dal lavoro può essere diviso in mesi, giorni o ore (anche alternando) a seconda delle proprie esigenze.

Durata del Congedo congedo-parentale-scuola-durata

Il periodo massimo è infatti di 11 mesi per ogni figlio. Ma attenzione: questa decorrenza temporale non riguarda il singolo membro della coppia coniugale.

Dunque gli 11 mesi sono la durata massima, e non per ogni singolo genitore.

Per esemplificare:

  • alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;
  • se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Ricordiamo infine che l’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale

nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Congedo Parentale retribuito

Ovviamente il congedo per il personale è retribuito: ma attenzione. Per il personale degli istituti scolastici, infatti, la durata della retribuzione è limitata.

Infatti nel computo degli 11 mesi di congedo parentale di cui possono complessivamente fruire i genitori, solo 6 mesi sono retribuiti.

Per 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori.

Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.

I primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 12 anni del bambino.

I restanti periodi sono così dilazionati:

  • 5 mesi con indennità al 30%, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente,  fino al sesto anno di vita del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno)
  • oppure 5 mesi al 30% dai 6 agli 8 anni ma solo con un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico
  • infine 5 mesi non retribuiti dagli 8 ai 12 anni del bambino con qualsiasi reddito.

Quindi, tirando le somme, il congedo risulta retribuito per tutti i 6 mesi solo nella fasce di età 0-6 anni.

Che cos’è il Congedo Parentale Frazionato o a Ore? congedo-parentale-a-ore

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il congedo parentale può inoltre essere fruito anche in modalità oraria tenendo conto delle istruzioni dettate dall’Inps nella circolare 152/2015.

Vige la regola generale che non si possono superare i 10 mesi complessivi. Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare riferimento al proprio CCNL (in questo caso ovviamente quello della Scuola).

Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Limiti del Congedo a Ore per la Scuola e accordi con il Dirigente Scolastico

Tuttavia esistono dei limiti di cumulabilità per la fruizione di questo congedo nelle Scuole. Ad esempio se si utilizza il congedo a ore non si potrà allo stesso modo beneficiare:

  • del congedo parentale orario per altro figlio;
  • dei permessi per allattamento, anche per altro figlio;
  • e infine dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere ), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita.

Occorre infine aggiungere che per evitare accavallamenti di richieste occorre sempre e comunque l’accordo con il dirigente scolastico per la fruizione del congedo parentale a ore.

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Congedo parentale e Supplenze

Inoltre, si prevede il congedo anche in caso di supplenza. Infatti per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, durante il periodo di nomina, spetta l’intero compenso mensile e anche le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti in caso di ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza post ricovero.

Il congedo parentale con le supplenze può essere richiesto solo dopo la presa di servizio, cioè dopo aver confermato il proprio rapporto di lavoro.

La richiesta del congedo parentale docente per il supplente temporaneo va fatta 15 giorni prima dall’astensione al lavoro all’ufficio di appartenenza con l’indicazione della durata.

come-fare-domandaCome fare domanda di Congedo Parentale Scuola?

La domanda si deve presentare all’INPS, attraverso i seguenti canali:

  • Web con il PIN dispositivo fornito dall’Inps (dal 1° Ottobre c’è lo switch off allo SPID);
  • numero verde 803.164 (da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • attraverso i patronati.

Domanda telematica

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Al datore di lavoro o al committente la domanda di congedo va presentata nei termini previsti dalla legge o dal contratto.

Inoltre alla domanda telematica si può  allegare documentazione utile per la definizione della domanda come ad esempio:

  • provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata
  • provvedimenti di adozione o affidamento
  • autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e altri documenti simili.

Domanda cartacea

Ogni certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di congedo parentale dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

Il personale deve necessariamente apporre sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria:

  • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online
  • la dicitura “documentazione domanda di di congedo parentale – certificazione medico sanitaria” (ai fini della legge sulla privacy).

A questo link potete scaricare il modulo per inoltrare la domanda.

Le regole in vigore per l’anno in corso

Infine, con la Legge di Bilancio 2020 la normativa di riferimento per la fruizione del congedo di paternità è stata modificata a favore del padre lavoratore dipendente.

Infatti la nuova manovra, all’art. 42 comma 4, prevede un innalzamento del congedo di paternità obbligatorio dagli attuali 5 a 7 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

L’Italia ha così deciso di adeguarsi ai canoni dell’Unione Europea e di portare a 7 giorni il congedo di paternità obbligatorio (di cui potranno usufruire tutti i lavoratori dipendenti che nel 2020 diventano padri o prendono in adozione/affidamento un figlio).

Maggiori informazioni a questo link.

 

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo