L’Inps sblocca la situazione della fruizione dei permessi per congedi parentali in modalità oraria, rimasta in sopeso per i dipendenti pubblici. Adesso anche insegnanti e ATA potranno usufruirne.
Il congedo parentale potrà dunque essere usufruito o con modalità giornaliera o su base oraria.
La normativa relativa al congedo parentale è ‘articolo 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 151/2001 come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 80. Esso in realtà disponeva che anche in caso di mancata regolamentazione nel contratto di categoria, si poteva fruire della modalità su base oraria, ma in questi mesi i problemi sorti nelle segreterie scolastiche sono stati numerosi.
La circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016 li chiarisce.
Due sono i punti fondamentali:
- La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale
- E’ esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Retribuzione
A seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
Di seguito si riportano le indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.