congedo-parentaleUtili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.

 

 

LA NORMATIVA

 

L’art. 47 del D.L.vo n. 151/2001, al comma 1, dispone che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto a fruire di congedi per la malattia di ciascun figlio di età non superiore agli otto anni. Tale norma è rimasta invariata e quindi non modificata dopo l’entrata in vigore della legge n. 80/2015 (che ha invece novellato il congedo parentale prevedendone la fruizione fino ai 12 anni del bambino).

 

Si noti come al contrario dei congedi parentali il beneficio, per lo stesso figlio, non può essere fruito contestualmente dai genitori. Pertanto il genitore può fruire del congedo per la malattia del figlio solo alternativamente all’altro genitore: non è escluso, però, che quest’ultimo possa fruire, contemporaneamente, del congedo parentale.

 

Nel caso in cui però due figli di età inferiore agli otto anni si ammalino, entrambi i genitori possono fruire del congedo per malattia del figlio (ciascuno per un figlio).

 

Al pari del congedo parentali anche i congedi per la malattia del figlio spettano al dipendente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (in quanto non lavoratore, lavoratore autonomo, ecc).  Il congedo spetta ai lavoratori a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.

 

FINO AI 3 ANNI DEL BAMBINO

 

Fino ai tre anni di età del bambino il congedo per la malattia del figlio può essere fruito senza alcun limite.

 

La normativa, che nulla riferisce in ordine alla possibilità di retribuire i periodi di assenza per malattia del figlio, è integrata dalle favorevoli disposizioni recate dall’art. 12 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

 

La predetta norma prevede che vengano riconosciuti alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri, per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni del medesimo, 30 giorni di assenza retribuita, successivamente al periodo di congedo di maternità o di paternità.

 

Nell’ipotesi in cui il contratto collettivo sia applicabile ad entrambi i genitori, per il computo dei trenta giorni occorre sommare i giorni di congedo di ciascuno di essi. Detto periodo di 30 giorni, fruibile sia in modo continuativo che frazionato, non riduce le ferie né la tredicesima mensilità ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio.

 

I trenta giorni annuali sono computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino (non all’anno scolastico o solare). Pertanto i genitori hanno a disposizione 30 giorni retribuiti dalla fine del periodo di congedo obbligatorio fino al compimento del 1° anno del bambino; altri 30 giorni retribuiti dal giorno dopo al primo compleanno fino al compimento del 2° anno del bambino; altri 30 giorni retribuiti dal giorno dopo il secondo compleanno fino al compimento del 3° anno del bambino.

 

Ulteriori assenze allo stesso titolo (senza alcun limite di giorni fino al compimento del terzo anno di età del figlio), eccedenti il limite suddetto dei 30 giorni, sono senza assegni ma computati nell’anzianità di servizio.

 

FRA I TRE E GLI OTTO ANNI DEL BAMBINO

 

Se il bambino ha una età compresa fra i tre e gli otto anni, invece, spettano solo cinque giorni di congedo all’anno per ciascun genitore, da fruire sempre alternativamente.

 

I suddetti cinque giorni di congedo devono intendersi per ciascun figlio e per anno di vita (non per anno scolastico o solare) e non sono trasferibili all’altro genitore; anche il genitore solo ha diritto semplicemente a cinque giorni annui.

 

COMPUTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA (O GIORNI FESTIVI)

 

I periodi di assenza di congedo per malattia del figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

 

Pertanto se tra due periodi di congedo per malattia del figlio non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche (o i giorni festivi) collocate tra gli stessi.

 

INTERRUZIONE DELLE FERIE

 

La malattia del bambino che comporti il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie eventualmente in godimento. In tal caso il titolo dell’assenza del genitore muterà da ferie a congedo per la malattia del bambino.

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Nel caso di congedo per malattia del figlio (art. 47 D. Lgs.n.151/2001), il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal dirigente. Questi, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi della dipendente.

 

Il congedo per malattia del figlio è autonomo rispetto il congedo parentale con la seguente differenza: mentre il congedo parentale, che non ha bisogno di documentazione medica, si può chiedere a prescindere dalla presenza di motivi di salute, quello per malattia del bambino è possibile richiederlo solo per motivi di salute certificati.

 

I dipendenti, infatti, per fruire del congedo per la malattia del figlio, devono presentare in segreteria un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore.

 

Allo stato attuale, precisa l’INPS, la certificazione telematica riguarda unicamente l’assenza per malattia del lavoratore. Tuttavia, l’art. 7, comma 3,  del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 ha stabilito l’obbligo di invio telematico anche dei certificati attestanti la malattia del bambino necessari per poter fruire dei congedi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale disposizione necessita ancora di un apposito decreto attuativo.

 

VISITA FISCALE

 

Ai congedi per malattia del figlio, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia (visita fiscale) del lavoratore. Il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.

 

VALUTAZIONE NELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO

 

I periodi di congedo per malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti, dovranno essere considerati “effettivo servizio” per il personale assunto a tempo determinato (sono quindi utili ai fini della valutazione del servizio pre ruolo, dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti/istituto/esaurimento, se coperto da nomina) e indeterminato (sono utili per il c.d. “anno di servizio”).
Per il personale docente in anno di prova (neo immesso in ruolo o che ha ottenuto il passaggio di ruolo): I periodi di malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti, non sono utili ai fini del compimento dei 180 giorni.