Una tegola per il programma del Concorso Scuole Innovative. Ai vincitori del concorso di idee bandito dal Miur non potranno essere affidati i successivi livelli di progettazione. Lo ha stabilito l’ANAC.
I progetti di edilizia scolastica sono stati valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche una commissione e un rappresentante del MIUR. La commissione, per ogni area di intervento, ha comunicato allo stesso Ministero il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento (comma 156).
Il bando del Miur prevede la possibilità che i Comuni su cui sorgeranno le nuove scuole affidino ai vincitori del concorso di idee lo sviluppo dei progetti.
Tuttavia, l’ANAC, nella delibera sopra citata, ha stabilito, nell’ambito di un concorso di idee, quali siano le problematiche sulla possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice.
Infatti, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali:
- il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare;
- in assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all’esito del concorso di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
Nel bando queste indicazioni non ci sono. Il risultato sarà un ulteriore allungamento dei termini, perché ora i comuni dovranno bandire delle gare per individuare i progettisti cui affidare i successivi livelli di progettazione.