Nella legge di bilancio 2018 (legge 205/17) sono state introdotte due modifiche alle procedure dei concorsi ordinari del personale docente.
Con il comma 603 dell’articolo 1 si proroga di un anno la scadenza delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016: pertanto le graduatorie saranno valide per 4 anni scolastici (invece di 3) a decorrere dall’anno scolastico successivo (incluso) a quello nel quale sono state approvate.
Con il comma 604 si introduce una deroga alla norma che prevedeva la costituzione delle graduatorie di merito con un numero di aspiranti pari ai posti messi a concorso incrementati del 10%: pertanto, nel periodo di vigenza delle graduatorie (come modificato dal comma precedente), è possibile assumere, anche oltre il 10%, i candidati che abbiano superato positivamente tutte le prove (idonei). In questo modo si generalizza, anche per la scuola primaria e dell’infanzia, la deroga introdotta, per la sola scuola secondaria, dal Dlgs 59/17. Permane comunque il diritto all’assunzione dei vincitori.
Vista l’attuale situazione delle graduatorie del concorso 2016, la deroga al 10% per primaria e infanzia avrà immediatamente effetti solo nelle assunzioni di sostegno per il 2018/2019: in alcune Regioni i posti banditi erano molto meno di quelli liberi per il 2017/2018. Questi posti, attualmente coperti da supplenze annuali, potranno essere assegnati agli idonei nelle prossime assunzioni.
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603. Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
604. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposi zioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.