concorso docenti 2018 non abilitatiConcorso Docenti 2018 per non abilitati (no tre anni di servizio), ecco tutti i requisiti di accesso e i dettagli sulle prove.


Dopo la fase transitoria (svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016, concorso per abilitati e concorso per non abilitati con 3 anni di servizio) il percorso per diventare docenti di posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado si articolerà in 3 fasi:

 

1) concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
2) percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), differente fra posti comuni e di sostegno, che ha durata triennale e carattere selettivo con prove di verifica intermedie e finali;
3) accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui sopra che conducono all’assunzione a tempo indeterminato.

 

CONCORSO

 

Il concorso nazionale per l’accesso al percorso FIT (percorso realizzato attraverso la collaborazione tra scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) è indetto ogni due anni su base regionale.

 

Il Governo ha annunciato che il primo concorso sarà indetto nel 2018 (non conosciamo ancora la data esatta). Nel caso in cui il numero dei posti da mettere a bando sia esiguo, il concorso è bandito su base interregionale (nel decreto non è specificato, ma probabilmente ci si riferisce alle singole procedure concorsuali). I posti da bandire sono pari a quelli che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali.

 

I criteri di composizione delle commissioni, i requisiti dei componenti delle medesime, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli (la valutazione dei titoli è effettuata solo per quei candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali), la ripartizione dei punteggi tra prove e titoli, i punteggi minimi per superare ciascuna prova d’esame, i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo sono definiti in un apposito Regolamento che deve essere adottato, su proposta del Miur, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto oggetto della nostra trattazione (31/05/2017).

 

Gli aspiranti docenti possono partecipare in una sola regione e, avendone i requisiti, per più tipologie di posto. I vincitori di concorso sono ammessi, secondo la posizione in graduatoria di merito, al percorso FIT. L’ammissione al percorso FIT avviene in due scaglioni annuali successivi, nel limite dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali

 

Requisiti d’accesso al concorso

 

Possono accedere al concorso, per i posti di tipo comune, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso;

 

b) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), conseguiti in forma curricolare (inseriti nel piano di studi), aggiuntiva (conseguiti entro il percorso di laura ma aggiunti al piano di studi) o extra curricolare (esami dopo la laurea) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

 

Per i posti di insegnanti tecnico-pratici, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;

 

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

 

I requisiti suddetti sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. In pratica, sino alla suddetta data, è consentita la partecipazione al concorso con il solo diploma. Per i posti di sostegno, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

 

 

  • I requisiti sopra riportati per i posti comuni e per insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

 

 

Conseguimento 24 CFU

 

Per quanto riguarda il conseguimento dei 24 CFU il Ministero ha pubblicato un apposito decreto. Il decreto , pubblicato in data 10/08/2017, ha definito:

 

 

  • i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i predetti 24 CFU/CFA;
  • gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati;
  • gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

 

 

 

 

Prove concorsuali

 

Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. I candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno devono svolgere un’ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

 

 

  • La prima prova scritta verte su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Per le classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere svolta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla seconda prova scritta.
  • La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva (cioè alla prova orale, eccetto per gli aspiranti a posti di sostegno che devono svolgere una terza prova scritta).
  • La prova orale, che comprende la prova pratica laddove prevista, consiste in un colloquio focalizzato su tutte le discipline facenti parte della classe di concorso per la quale l’aspirante concorre, con particolare riferimento a quelle che il candidato non ha scelto per la prima prova. Oltre alle conoscenze disciplinari, la prova si propone di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del quadro comune europeo, e il possesso di abilità informatiche di base.
  • La prova scritta aggiuntiva, per gli aspiranti a posti di sostegno, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e verte sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento di tale prova è condizione necessaria, relativamente ai posti di sostegno, per accedere alla prova orale.

 

 

Il superamento del concorso consente l’accesso al percorso triennale FIT. I criteri di valutazione delle prove e dei titoli, la ripartizione dei punteggi tra prove e titoli, i punteggi minimi per superare ciascuna prova d’esame, saranno esplicitati in un apposito Regolamento che deve essere adottato, su proposta del Miur, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo. (se la data sarà rispettata, il Regolamento dovrà essere adottato entro la fine di settembre)