Il prossimo concorso a cattedra è previsto dalla legge 107/2015, con bando da emanare entro il 1° dicembre 2015. I requisiti di accesso, chiarimenti su titoli valutabili, i ricorsi annunciati. Esclusi i docenti di ruolo. Assunzioni entro il 1° settembre 2016.
Il requisito di accesso al concorso a cattedra 2015 è indicato all’art. 110 della legge 107/2015
“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’.”
Dunque, si prevedono due distinte procedure concorsuali, una per posto comune e una per posto di sostegno, alle quali si accede rispettivamente con abilitazione e specializzazione sostegno.
I 180 giorni di servizio. Non vanno considerati come requisito di accesso (come qualcuno erroneamente vuol fare credere), bensì titolo valutabili ai fini della formazione della graduatoria, una volta superate le prove.
Ciò è chiaramente indicato all’art. 114 della legge 107/2015.
“Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.”
I 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. La legge non prevede una quota riservata di posti per docenti (abilitati o meno) che abbiano svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, condizione che secondo la normativa europea darebbe accesso alle procedure di reclutamento, secondo quanto indicato dalla sentenza del 26 novembre scorso. Il sindacato Anief ne ha già fatto un proprio cavallo di battaglia.
Laureati entro a.s. 2001/02 Nonostante nel primo documento sulla Buona Scuola (quello pubblicato il 3 settembre 2014) l’intenzione del Governo fosse quella di mantere valido l’accesso al concorso per i laureati entro l’a.s. 2001/2, in ragione del fatto che il concorso 2012 non era stato bandito per tutte le classi di concorso, tale previsione non è stata poi recepita dalla stesura finale della legge, che invece pone come unico requisito di accesso l’abilitazione.
ITP. Anche per gli ITP, che fino al concorso 2012 hanno partecipato (unica classe di concorso bandita la C430) con il diploma conseguito entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, la legge prevede l’abilitazione. Con dm n. 58 del 25 luglio 2013 sono stati organizzati gli ultimi corsi di abilitazione per ITP.
Esclusi i docenti di ruolo. Al comma 110 della legge 107/2015 si legge ” Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo’ comunque partecipare il personale docente ed educativo gia’ assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”