spezzoni cattedraIl Tar di Milano, con la sentenza n. 1449/2017, ha espresso un parere sull’esclusione dal concorso basata su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non esclusivamente imputabili al richiedente.


La ricorrente, in possesso dei requisiti, presentava domanda di partecipazione per la classe di concorso B026 (ex C370) attraverso la piattaforma telematica, accedendo alla stessa in data 28 marzo 2016. La domanda veniva regolarmente inserita, registrata e conservata dal sistema informatico.

 

In data 12 aprile 2016 l’USR pubblicava l’avviso relativo al calendario della prova scritta del concorso, fissata per la classe B026 per il 2 maggio 2016 e rendeva pubblico l’elenco dei docenti ammessi al concorso, tra i quali non risultava inserita la ricorrente. L’interessata chiedeva di comprendere le ragioni dell’esclusione, non ricevendo tuttavia formali riscontri.

 

Va osservato che la domanda di partecipazione presentata per via telematica deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di “cancellazione”, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate.

 

Ora, nel caso di specie, a fronte di una domanda di partecipazione – da ritenersi esistente, stante la sua avvenuta protocollazione – non risulta essere stata “formata” alcuna domanda di cancellazione dell’istanza precedentemente inviata. In una fattispecie analoga è stato condivisibilmente ritenuta “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente un’attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” (cfr. Tar Lazio sez. III bis 4 aprile 2017 n. 4195).

 

Deve ritenersi illegittima, dunque, l’esclusione basata su elementi non sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l’oggettiva tardività della domanda, l’uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l’incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell’istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (esclusivamente) imputabili al richiedente.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.