registro-classeIl Miur ha anticipato agli Uffici Scolastici la nota, la tabella A e le tabelle di corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.


 

Si tratta di documenti, come si legge nella nota, che accompagnano il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previste dal DPR 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

 

Tale decreto al momento è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, ma le tabelle vengono anticipate agli Uffici Scolastici per la predisposizione degli organici dell’autonomia e le conseguenti operazioni di mobilità dei docenti di ruolo e di immisioni in ruolo dei precari.

 

Cosa cambia.

 

Docenti di ruolo. Già dal mese di marzo al SIDI i docenti di ruolo delle scuole secondarie di II grado hanno cambiato la propria titolarità, acquisendo quella relativa alla dicitura della nuova classe di concorso come prevista dal DPR 19/2016 e che sarà operativa dal 1° settembre 2017.

 

I docenti di ruolo, assegnati a insegnamenti attribuiti ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

 

Pertanto la modifica per i docenti di ruolo è limitata, e viene avvertita al momento solo nel caso di mobilità.

 

Docenti precari. La nota Miur ha chiarito come coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.

 

Va da sè che il docente, in possesso di titolo di studio del previgente ordinamento che abbia nel frattempo acquisito i CFU mancanti per l’accesso alle nuove classi di concorso possa in ogni caso accedere alle graduatorie.

 

Lo spartiacque è dunque il DPR n. 19/2016, pubblicato il 14 febbraio 2016.

 

In allegato tutte le tabelle.