In questo breve approfondimento una panoramica sulle classi di concorso: cosa sono e chi riguardano nello specifico.
Ricordiamo che di recente sono cambiate le regole per l’accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici nel segno della digitalizzazione, della semplificazione, della parità d’accesso ed equilibrio di genere, superando le situazioni di svantaggio, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione ai concorsi e la piena trasparenza ed efficienza nelle procedure.
Ma in certi casi alcune procedure sono collegate a determinate classi di concorso: scopriamo di cosa si tratta.
Cosa si intende con classi di concorso?
Partiamo da un presupposto importante: le classi di concorso sono riferite alle cosiddette classi di insegnamento, e sono dunque direttamente riferite agli aspiranti docenti e a chi vuole insegnare nelle scuole italiane.
In estrema sintesi le classi di concorso sono rappresentate da codici con i quali si identificano le varie materie di insegnamento alle scuole medie e superiori.
Ogni classe di concorso può iniziare con la lettera A o B, seguita da un numero specifico che indica la materia di insegnamento correlata.
Elenco delle classi di concorso esistenti
Per conoscere la classe di concorso collegata alla specifica materia, occorre consultare la tabella sul sito del MIUR.
Qui di seguito potete consultare i documenti con tutte le classi di concorso aggiornate (allegati al DM 259/17):
- Correzioni e integrazioni classi di concorso
- Insegnamenti primo grado
- Istituti professionali
- Istituti tecnici
- Insegnamenti licei
Titoli di accesso alle classi di concorso
L’aspirante docente può accedere alle classi di concorso con il titolo di studio posseduto e dell’associazione tra vecchie e nuove classi di concorso e di abilitazione. Il riferimento formale è comunque il nuovo regolamento delle classi di concorso e relative tabelle.
I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
- Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
- Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .
PERSONALE EDUCATIVO (per Convitti ed Educandati)
- Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
- Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
- Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
- Laurea in Scienze pedagogiche
- Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.
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Ulteriori chiarimenti
Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione ci sono anche ulteriori paletti da tenere a mente.
In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it