Spesso genitori ed insegnanti sono preoccupati che le classi che ospitano gli alunni siano troppo sovraffollate, ma quando possiamo definire una classe come tale?
Nel dedalo di normative che regola la materia, due sono le norme principali:
- D.M. 18 dicembre 1975, “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che si occupa sostanzialmente di questioni igienico-sanitarie i cui controlli sono demandati alle A.S.L.
- D.M. 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” i cui controlli sono a cura dei Vigili del Fuoco.
In questo articolo analizzeremo il primo decreto, per poi proseguire con il secondo.
Il D.M. 18 dicembre 1975 prevede che:
- nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado una superficie di 1,8 mq per allievo
- nelle scuola secondarie di secondo grado 1,96 mq per allievo
E’ opportuno sottolineare che il decreto è indirizzato a scuole progettate e realizzate dopo il 1976 mentre per le scuole all’epoca gia’ esistenti ha solo valore puramente indicativo. Per queste ultime ci si riferisce normalmente alle autorizzazioni igienico sanitarie, che indicano le capienze previste per i locali e che a volte aumentate di qualche unità rispetto al decreto stesso.
Ovviamente nei casi in cui esista una autorizzazione igienico sanitaria che espliciti la capienza massima di un locale scolastico tale capienza diventa prescrittiva. Altra nota da evidenziare è quella che riguarda il calcolo delle capienze delle scuole dell’infanzia dove in realtà il parametro di 1,8 mq per bambino si riferisce alle sole attività ordinate. Nella scuola dell’infanzia esistono, infatti, diverse tipologie di attività (ordinate, libere e speciali) che prevedono per ciascuna una dimensione minima degli spazi. In questi casi è opportune verificare quindi non soltanto la superficie minima per le attività ordinate (i soliti 1,8 mq per bambino) ma anche quelle per attività libere e speciali che variano fra 1,30 e 1,60 mq aggiuntivi per bambino.
Se, dunque, esiste una autorizzazione igienico che indica la capienza dei locali questa è prescrittiva indipendentemente dall’anno di costruzione della scuola.
Se viceversa non esiste alcuna autorizzazione per le scuole precedenti al 1975 siamo di fronte ad una incertezza normativa che può essere superata solo richiedendo una autorizzazione igienico sanitaria, mentre per le scuole successive al 1975 è invece obbligatorio rispettare comunque i parametri del decreto perché si presume che l’edificio sia stato progettato secondo gli standard da quest’utlimo previsti.