classi di concorso docentiLa legge 107/2015 ha introdotto il nuovo modello della chiamata diretta degli insegnanti assegnati agli ambiti territoriali. Vediamo quali passaggi sono previsti per chi usufruisce della legge 104/92. Il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d’incarico ai docenti da parte del DS, così prevede:

 

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso ”

 

Non si parla della precedenza, invece, per chi assiste il familiare disabile (figlio, coniuge, genitore o familiare), ai sensi degli articoli 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

 

La sequenza contrattuale sulla chiamata diretta negli ambiti territoriali, la cui firma potrebbe arrivare domani 12 luglio disciplina in maniera leggermente diversa il passaggio.

 

L’assegnazione della sede ai docenti che fruiscono della precedenza degli art. 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 sono assegnati alla sede dall’Ufficio Scolastico. L’assegnazione avverrà nella scuola del comune indicato nella domanda di trasferimento, rispettando l’ordine del trasferimento o la graduatoria di immissione in ruolo (per i neoimmessi 2016/17). In caso di più posti disponibili sono i docenti a scegliere la sede, sempre secondo l’ordine di graduatoria della rispettiva procedura (mobilità o graduatoria delle immissioni in ruolo).

 

I tempi. L’assegnazione dovrebbe avvenire entro i medesimi termini previsti per gli altri docenti, ma si ipotizza che si tratterà di posti accantonati che non potranno essere resi disponibili dai Presidi per la procedura di assegnazione dell’incarico nella propria scuola tramite la graduatoria per competenze.