Il passaggio dei docenti dall’ambito alle scuole, come abbiamo già riferito, sarà regolamentato dall’ipotesi di CCNI siglata da Miur e sindacati l’11 aprile 2017.
Non tutti i docenti, tuttavia, saranno sottoposti alla chiamata diretta, infatti, ne resteranno esclusi i docenti beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI sulla mobilità all’articolo 13 comma 1.
Questi i docenti indicati, secondo un ordine di priorità, nel citato articolo 13:
1) disabili e con gravi motivi di salute: 1. non vedenti; 2. emodializzati;
2) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola di ex titolarità;
3) personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative: 1. disabili di cui all’articolo 21 della legge n. 104//92; 2. personale che ha bisogno per gravi patologie di cure continuative; 3. personale di cui al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92.
4) personale che assiste un disabile in condizione di gravità (figlio, coniuge e genitore);
5) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di ex titolarità;
6) personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
7) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
8) personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 07/08/1998.
Il summenzionato personale, qualora titolare di ambito, sarà assegnato alle scuole da parte dell’USR competente per territorio. L’assegnazione avverrà entro il termine stabilito per l’avvio della procedura per la formulazione delle proposte di passaggio da ambito a scuola, quindi, prima che si proceda alla chiamata diretta.
Nell’ipotesi di contratto non è specificato l’ordine in cui avverrà l’assegnazione alle scuole, da parte dell’USR, dei docenti beneficiari delle suddette precedenze, tuttavia l’ordine è dato dalle stesse.