chiamata diretta docentiIl comma 79 della Legge 107 del 2015 è chiaro quando afferma che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

E nello stesso comma, dunque riferendosi a chi è inserito all’ambito territoriale di riferimento, potrà, e dunque non dovrà, utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche’ posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche’ non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

 

Il Dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. Il detto incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato solo se sussisterà una continuità e coerenza con il Piano dell’offerta formativa.

 

Dunque, pur essendo assunti a tempo indeterminato, vivranno, questi docenti, una situazione di flessibilità ed anche precarietà chiara. Ogni tre anni rischiano di essere costretti a cambiare scuola.

 

La chiamata diretta prevede la valorizzazione del curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.

 

L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva piu’ proposte di incarico opta tra quelle ricevute.

 

L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

 

Ora, questa gravosa situazione, se poteva avere un senso, per quanto sensata possa essere mai considerata, per i nuovi assunti di cui alla Legge 107 del 2015, dubbi sussistono per tutti i docenti interessati ed assunti ex ante Legge 107 del 2015.

 

E’ vero che il comma 73 della legge 107 del 2015 rileva che il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Però, nello stesso comma, si afferma che Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

 

Si afferma che il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Ed anche che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali e dunque dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

 

Perché fare rientrare in questo nuovo regime dell’ambito territoriale chi è stato assunto con il vecchio regime giuridico e normativo? Perché far rientrare anche questo personale, che si si trova a vivere una condizione non imputabile ad una sua volontà, quale l’essere in esubero o soprannumerario, ad esempio, nel circolo della chiamata diretta e durata triennale dell’incarico? Un conto è chi produce domanda volontaria, un conto è chi vi rientra d’ufficio. Per atto non dovuto ad una sua volontà. Sicuramente la contrattazione collettiva in corso sta cercando di limitare i danni della Legge 107 del 2015, ma dei dubbi sussistono in merito alla legittimità di quanto ora prospettato.

 

Nel nostro sistema di diritto costituzionale, come ha ricordato la Corte Costituzionale “non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto.”

 

L’intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche poiché l’intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici, od organizzativi ai modelli contrattuali o normativi da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica.

 

Dunque, il fatto che chi è stato assunto con le vecchie regole, senza che manifesti atto espresso e diretto di volontà di essere assoggettato al nuovo regime giuridico, si trovi a vivere un nuovo status, ciò può essere illegittimo, poiché si vanno a minare situazioni pregresse acquisite, diritti che possono essere considerati quesiti, si va a minare la certezza e la sicurezza della propria situazione giuridica, che, a causa delle nuove regole, sarà certamente peggiorativa rispetto al pregresso status. Senza dimenticare che probabilmente muterà anche il regime professionale, nel senso che non è da escludere che chi rientrerà nelle nuove regole ,nell’ambito territoriale, con la chiamata diretta, da vecchio docente diventi docente potenziatore, con tutte le conseguenze del caso che oggi stiamo conoscendo.

 

Ciò nonostante sia stato assunto per non essere e diventare docente potenziatore, o essere sottoposto a chiamata diretta, od a durata triennale dell’incarico.