CCNI Mobilità scuola 2022-2025: una scheda di lettura della FLC CGIL chiarisce i punti nascosti e le criticità sottoscritte con l’accordo.
Secondo la FLC CGIL, Sindacato dei lavoratori della Conoscenza, il Ministero dell’Istruzione ha unilateralmente varato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2022-2025 sulla mobilità (il testo dell’Ipotesi) del personale docente, educativo e ATA.
In una scheda di lettura il Sindacato esamina le criticità emerse dal testo.
CCNI Mobilità scuola 2022-2025: scheda di lettura con tutte le criticità
Vediamo nel dettaglio le novità.
All’articolo 2 comma 7 del CCNI, si consente a tutti i neo assunti di poter presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al fine di poter acquisire una scuola di titolarità. L’acquisizione è possibile tramite la domanda di trasferimento oppure nella conferma implicita della sede di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti. Quest’ultima ipotesi si estende al caso di mancato esito della mobilità nelle preferenze espresse.
Certamente ciò è positivo, rispetto al blocco derivante dalla legge, ma non si tratta certo di un grande risultato, anche tenuto conto dell’indisponibilità delle sedi che la procedura impone nel complesso meccanismo delle fasi.
Poi nel nuovo CCNI, ecco l’inganno! Nei successivi tre anni, il docente non potrà presentare affatto alcuna domanda di mobilità (articolo 2 comma 6 del nuovo CCNI). Quindi, in concreto, si tratta solo di uno slittamento di un anno del blocco triennale previsto dalla legge.
Questo è l’unico aspetto positivo, ma con beffa differita
Aspetti negativi
- Nei fatti il blocco triennale per tutti i neo assunti è rimasto, anche se dilazionato di un anno. Tale blocco triennale, inoltre, viene esteso a tutti gli altri docenti che, d’ora in poi, presenteranno una domanda di mobilità per altra provincia, rispetto a quella attuale, se soddisfatti “su qualsiasi sede”. Quindi non più solo se soddisfatti sulla singola scuola indicata dal docente nelle preferenze (come già previsto nel precedente contratto), ma su qualsiasi scuola inserita nell’elenco della domanda anche se compresa in una qualsiasi preferenza sintetica, quale comune, distretto o provincia. Nei fatti, con questo nuovo contratto, si introduce per tutti, a regime, la possibilità di spostarsi solo ogni tre anni (articolo 2 comma 6 del CCNI).
- A tutti i neo assunti, per tre anni, non è consentita la possibilità di accettare incarichi annuali a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ai sensi dell’articolo 36 del CCNL/07 (articolo 2 comma 6 del CCNI).
- Tutti i docenti assunti su posto di sostegno, come noto, possono chiedere il trasferimento o un passaggio di ruolo o cattedra su posto comune una volta espletato l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Ebbene, con il nuovo CCNI, mantengono questa possibilità al 100% solo nell’a.s. 2022/2023, a seguire dall’anno 2023/2024 l’aliquota destinata è il 75% dei posti, quindi dal 2024/2025 in poi solo sul 50% dei posti disponibili (allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase). Si tratta, in prospettiva, di una pesante e inaccettabile limitazione alle opportunità di mobilità per questi docenti.
- Tutto il personale ATA ex LSU assunto con contratto a tempo parziale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità, cosa consentita, al contrario, al restante personale ATA sempre a tempo parziale (articolo 34 c. 6). Si tratta di una palese disparità di trattamento.
- Per tutti i DSGA neo assunti, a differenza dei docenti neo assunti, non sarà consentita alcuna mobilità per un triennio, neanche nel primo anno per avere una sede di titolarità scelta da loro (articolo 34 c. 9). È una ulteriore, grave e incomprensibile disparità di trattamento.
- Inoltre, questo CCNI avrà validità triennale (art. 1 comma 2) nonostante sia in fase di avvio la trattativa all’Aran per il rinnovo del CCNL già scaduto. Non è pensabile, né accettabile, che un contratto integrativo abbia una validità temporale che vada oltre la validità del CCNL da cui scaturisce come contrattazione integrativa di secondo livello. Non è sufficiente scrivere che: “Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di comparto” (articolo 1 comma 9) in quanto, a parere dei sindacati FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda, ne andrà ri-sottoscritto uno interamente nuovo.
La tabella analitica
Pubblichiamo di seguito e in allegato una tabella più analitica che risponde ad alcune domande che ci pervengono in questi giorni.
DOMANDE | COSA SUCCEDE CONCRETAMENTE | COSA SI POTEVA FARE |
I docenti neo-assunti a partire dall’a.s. 2020/2021 possono fare domanda di trasferimento in deroga al vincolo di permanenza? | SÌ. Nel primo anno di immissione in ruolo possono presentare domanda volontaria di trasferimento per acquisire la titolarità. È un bonus spendibile un’unica volta: sulla sede ottenuta è disposto il blocco triennale a far data dall’a.s. 2022/2023. Però, se non fanno domanda o non vengono soddisfatti nelle preferenze, rimangono sulla sede attuale, senza più alcuna possibilità di presentare domanda fino al compimento del triennio dalla nomina a tempo indeterminato. |
Per superare il vincolo triennale, si sarebbe dovuto estendere quanto già previsto dal CCNL anche ai docenti neo-assunti, consentendo loro di presentare domanda di trasferimento rimanendo 3 anni sulla sede puntualmente scelta e ottenuta. Questo lo consente anche la legge Madia sul Pubblico Impiego, ancora in vigore, che permette ai contratti nazionali di derogare le leggi già approvate. |
Quindi aumenta il numero delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità? | Non aumenta il contingente dei posti disponibili alla mobilità: i posti dei neo-assunti sono resi eventualmente disponibili solo nella terza fase (interprovinciale e professionale), senza alcun recupero nelle precedenti fasi comunali e provinciali. | Il CCNI doveva dare a tutti la possibilità di muoversi, superando ogni vincolo e rendendo disponibili tutti i posti. Invece resteranno indisponibili per la mobilità all’interno della provincia 65.000 posti circa (numero dei docenti neo-immessi in ruolo nel 2020/2021 e 2021/2022). |
Negli anni di vigenza del contratto 2022/2025 i successivi docenti neo-assunti, beneficiano di una rimozione definitiva del vincolo? | NO: anche per loro si replicano le condizioni del bonus spendibile nel primo trasferimento in anno di prova, poi il successivo blocco triennale. | |
Il nuovo CCNI dà la possibilità di fruire di assegnazione provvisoria per chi non ottiene la sede richiesta? | Assolutamente NO. Tutto sarà demandato al prossimo CCNI 2022/2025 sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. | Con questo CCNI è concreto il rischio che anche sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie venga riproposto il blocco sui movimenti annuali. Ecco perché è sbagliata la firma su questo contratto che assume praticamente in blocco le negatività della legge che invece il prossimo CCNL potrebbe rimuovere. |
Il nuovo CCNI dà la possibilità di ricoprire incarichi a tempo determinato in altro grado o classe di concorso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2006/2009? | NO, ma non solo: con una operazione inspiegabile si inserisce nel CCNI un nuovo vincolo assecondando per via contrattuale quanto previsto dalla legge. | |
I docenti neo-assunti 2021/2022 attualmente in anno di prova possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale? | SÌ, ma solo per il 2022/2023, occasione non più spendibile. Sulla sede ottenuta andrà a decorrere il vincolo triennale. Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, rimangono sulla stessa sede fino alle operazioni relative all’a.s. 2024/2025. |
Era possibile rimuovere i vincoli di legge in sede di rinnovo del CCNL: lo abbiamo già fatto con il CCNL 2018 cancellando la titolarità di ambito a favore di quella di scuola. |
I docenti neo-assunti 2020/2021 possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale? | SÌ, possono farlo nelle operazioni a.s. 2022/2023 beneficiando del bonus previsto dal CCNI. Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, hanno facoltà di riprovarci per l’a.s. 2023/2024 in quanto scade il vincolo triennale imposto dalla legge. |
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Quindi in due anni, due trattamenti diversi? | Esatto. È la condizione transitoria e non risolutiva posta dal CCNI che crea disparità nella platea degli aspiranti. | |
I docenti neo-assunti destinatari di precedenza hanno dal CCNI una estensione dei rigidi limiti previsti dalla legge? | Come tutti gli altri, nel primo anno di immissione in ruolo possono presentare domanda volontaria di trasferimento e beneficiano di tutte le precedenze di cui all’art. 13 del CCNI. Dall’anno scolastico successivo e per il triennio di blocco rientrano nelle limitate deroghe concesse dalla legge solo nei casi di L.104/92 con disabilità grave (propria o per assistenza) per condizioni intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali o inserimento periodico nelle graduatorie. |
Il CCNI avalla una grave disparità su un tema tanto sensibile che non andava accettata, mentre avrebbe dovuto sanare le differenze, almeno prevedendo un riallineamento di accesso ai benefici della L. 104/92, peraltro già previsti dal precedente CCNI. |
Senza il CCNI si sarebbe applicata la legge che prevede il blocco triennale sulla sede di prima titolarità ai neo-assunti? | Non necessariamente, dal momento che il rinnovo del CCNI era previsto. In assenza di nuovo contratto, peraltro, vige il principio di ultrattività del contratto precedente. | La trattativa aveva il compito di superare per via contrattuale la rigidità della legge e poteva farlo, con punti acquisitivi per tutti. Questo non si è verificato: alcuni, pochi, ne traggono un beneficio parziale, mentre sono penalizzati severamente tutti gli altri destinatari. |
Tutti gli altri docenti non coinvolti nel vincolo (quindi assunti prima del 2020/2021), subiscono limitazioni dal nuovo CCNI? | Il CCNI 2022/2025 prevede modifiche in senso più restrittivo. Per tutti si prevede il blocco “su una qualunque sede della provincia chiesta, diversa da quella di precedente titolarità” indipendentemente se la preferenza sia stata espressa con codice puntuale o sintetico. Viene ostacolata così la possibilità per i docenti in sedi lontane dalla propria residenza di riavvicinarsi a tappe, perché su ogni sede ottenuta si applica l’obbligo di permanenza triennale. |
Anche questo aspetto peggiora il CCNI precedente, accogliendo quanto introdotto per legge. È un intervento punitivo e divisivo (si applica solo alla mobilità interprovinciale). Nello stesso tempo, ed è una decisione grave, si viola il CCNL 2018 che su questo punto garantisce migliori condizioni. |
Il CCNI ha inserito modifiche per la mobilità dei docenti di sostegno? | SÌ, ma in senso peggiorativo. Nell’arco di vigenza triennale è prevista una progressiva riduzione delle disponibilità del 50% dei posti per i trasferimenti da sostegno a posto comune e viceversa. Ciò vuol dire che sarà sempre più difficile la mobilità volontaria in uscita dal sostegno (ma anche in entrata). |
Si tratta di una soluzione al ribasso. Anziché penalizzare il personale interessato, occorreva sollecitare il Ministero ad un impegno preciso e programmato sul reclutamento al fine di garantire la copertura dei posti su sostegno con docenti specializzati. |
I DSGA neo-assunti possono accedere ai trasferimenti, almeno alle condizioni dei docenti? | NO, per loro il vincolo triennale sulla sede di nomina in ruolo è confermato senza alcuna attenuazione. | Non si doveva accettare questa discriminazione e permettere la mobilità, come per i docenti neo-immessi in ruolo. |
Il personale ATA ex LSU ed ex co.co.co ora a tempo indeterminato con procedura di internalizzazione, può fare domanda di trasferimento? | SÌ, ma potranno muoversi soltanto ex co.co.co ed ex LSU con contratto full-time. Mentre restano bloccati gli immessi in ruolo con titolarità a tempo parziale. | l CCNI doveva consentire il trasferimento al personale part time in analogia con il restante personale scolastico. |
Fonte: FLC CGIL