Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all’assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.
L’articolo 60 del DPR n. 3/1957 detta quali sono i casi di incompatibilità:
- esercizio del commercio e dell’industria;
- impieghi alle dipendenze di privati;
- cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.
Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all’art. 61, nel caso di società cooperative.
L’articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Cosa si intende per esercizio del commercio e dell’industria?
Per esercizio del commercio e dell’industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.
L’esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.
Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
Il decreto legislativo n. 297/94 all’art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”
Le disposizioni sopra illustrate sono state in parte mitigate dal DPCM n. 117/89 e dalla legge n. 662/96, che consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo.
L’articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, può svolgere l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.
Legge n. 662/96 all’art. 1 comma 58 recita:
“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e’ indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa …
Il personale in part- time, quindi, può svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d’interesse con l’attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell’amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in part-time che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente potrebbe avere interesse (sia esso economico, “amicale” o di altra natura) a far trasferire alunni dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa.
Il decreto legislativo 165/01 conferma, all’articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96:
“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267, comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.
Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:
- non può svolgere attività imprenditoriale;
- non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
- non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;
- non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;
- non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia, è soggetto agli stessi altri divieti previsti per il personale a tempo pieno, come sostenuto da un parere del 2007 dell’ufficio legale dell’USR Emilia-Romagna, relativo a un docente a tempo determinato, il cui status viene equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time.
Il detto parere fornisce una chiara spiegazione relativa alla differenza tra attività commerciale e lavoro autonomo, descrivendo le caratteristiche dell’una e dell’altro. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto sta alla base della concessione suddetta (possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato) fatta ai dipendenti pubblici con prestazione lavorativa a orario ridotto.