derogaQuella dell’adattamento del calendario scolastico è una questione che non sempre è sintomo di armonia all’interno delle varie Istituzioni scolastiche.

 

In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, ha creato scalpore il fatto che sono tantissimi i casi ove le scuole inizieranno in giorni diversi.

 

Come è noto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ovvero Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni.

 

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 5, concernente l’autonomia organizzativa, al comma 2 stabilisce che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa (POF), nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni.

 

Il comma 3 stabilisce, invece, che l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

 

Le varie delibere Regionali ricordano sempre, all’interno dei loro provvedimenti, in materia di calendari scolastici, che l’articolazione di questo deve tenere conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani dell’offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche e di concedere agli alunni un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento; ma anche che la scelta deve tenere conto delle esigenze di adeguamento dell’organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, quali quelli erogati da aziende di trasporto, nonché degli impegni assunti dagli Enti locali per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche.

 

Insomma si dovranno valutare diverse esigente spesso connesse a vicende e specificità tutte territoriali. Ovviamente nella definizione della data di inizio delle lezioni, si devono considerare i tempi di assegnazione del personale docente nelle scuole, mentre la data conclusiva delle lezioni deve essere compatibile con la data d’inizio degli esami di Stato conclusivi del I ciclo e dei corsi di studio di istruzione di II grado, consentendo un adeguato spazio temporale per gli scrutini.

 

Tra le varie situazioni che si valutano, emergono spesso, le necessità di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e le esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio, e le istituzioni scolastiche, fermo restando l’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del DPR 275/1999 , hanno la facoltà di definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili, anche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa (POF), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi.

 

Gli eventuali adattamenti del calendario, che verranno adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari. Di norma vi è una proposta del Collegio docenti che nella maggior parte dei casi viene recepita dal Consiglio d’Istituto. Ma non sempre ciò accade.

 

E quando si verifica una simile circostanza, spesso ciò è sintomo di una non perfetta buona gestione della scuola, di una diversa valutazione di esigenze da parte del personale docente rispetto a quello delle famiglie che rischia di essere anche elemento di tensione.