Con DPR 23 settembre 2015 pubblicato sulla GU il 19 ottobre 2015 sono state regolamentate in prima istanza le modalita’ di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta”, con un valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, per sostenere la formazione continua di ciascun docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al fine di valorizzarne le competenze professionali.
L’art. 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015 attribuisce ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalita’ di assegnazione ed utilizzo della “Carta”, nonche’ dell’importo da assegnare a ciascun docente di ruolo nell’ambito delle risorse disponibili, tenendo conto altresi’ del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale, nonche’ per disciplinare, fra l’altro, le modalita’ per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla “Carta”.
Ma, all’articolo 2 comma 4 del Decreto come prima citato, si legge che “ La Carta e’ assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e’ vietato l’utilizzo della Carta e l’importo di cui all’art. 3 non puo’ essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione dell’importo, la somma assegnata e’ recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico successivo. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca disciplina le modalita’ di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico”.
Ora, il bonus dei 500 euro per la formazione non può essere considerato come incremento stipendiale ordinario, visto e rilevato che non è neanche soggetto a contribuzione previdenziale e che non sussiste la libertà di poterne disporre come meglio si crede, stante i vincoli di spesa ex lege?
Il testo Unico della Scuola, ancora vigente, in materia di sospensione disciplinare afferma dei principi e delle discipline chiare.
L’articolo 494 rileva che la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. L’articolo 497 afferma che la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.
La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e’ elevato a tre anni se la sospensione e’ superiore a tre mesi. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. Per un biennio dalla data in cui e’ irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e’ superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non puo’ ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo’ altresi’ partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se e’ pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e’ detratto dal computo dell’anzianita’ di carriera. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Ora, quanto normato del DPCM del 19 ottobre 2015, in materia, è assolutamente indeterminato e generico e va ben oltre quanto normato dalla Legge ordinaria. A quali tipologie di sanzioni disciplinari si rivolge? Se un docente viene sospeso per un solo giorno non potrà usare la carta per l’intero anno scolastico? E da quale fonte primaria di diritto deriva la legittimazione dell’equiparazione dell’aumento periodico dello stipendio, la progressione di carriera, con il bonus per la formazione docente? E perché, in ogni caso, una simile previsione punitiva, eccessiva? Visto che non si tratta di incremento stipendiale ordinario e periodico dello stipendio? Ma di un semplice bonus per la formazione?
Potrebbe avere forse un senso il divieto di utilizzare la carta esclusivamente e limitatamente nel periodo in cui ha luogo la sospensione, entro i limiti come dettati dal Testo unico della Scuola, e senza perdere il beneficio del bonus per la formazione per l’intero anno scolastico, ma andare oltre le ipotesi come espressamente normate dal Testo Unico della Scuola, o tentare analogie fuorvianti, può comportare una lesione chiara del principio di Legalità.