Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania respinge il ricorso presentato dai genitori di uno studente: la bocciatura, se adeguatamente motivata, è insindacabile.
Con la sentenza 3663/2024, la Quarta Sezione del TAR ha concluso la questione legata all’ammissione di un ragazzo alla seconda classe di un istituto superiore per l’anno scolastico 2020/21.
L’alunno in questione non era stato promosso a causa di gravi insufficienze in diverse materie: cinque in italiano, quattro in inglese, tre in scienze della terra e sei in comportamento. Nonostante le evidenti difficoltà del giovane, i genitori avevano contestato la decisione, accusando il Consiglio di classe di aver emesso una bocciatura senza una motivazione adeguata e di aver violato il DPR 122/2009, sostenendo che i criteri di valutazione non erano stati rispettati.
La bocciatura non si tocca: il tribunale respinge il ricorso
Il giudice amministrativo, però, ha ritenuto che non ci fossero le basi per accogliere il ricorso, evidenziando che la richiesta implicava una sostituzione del giudizio del Consiglio di classe da parte del tribunale. Secondo il TAR, il parere del Consiglio di classe è insindacabile, eccetto nei casi di errori procedurali o di interpretazione manifesta delle norme. Il controllo del giudice amministrativo sulle decisioni tecniche dell’amministrazione scolastica è limitato a verificare se l’operato dei valutatori presenti evidenti irragionevolezze o illogicità.
La sentenza conferma il principio giurisprudenziale consolidato: le decisioni dei docenti riguardanti le valutazioni degli studenti beneficiano di un’ampia discrezionalità tecnica. Il TAR Campania, con la sua decisione, ribadisce l’importanza di rispettare l’autonomia e la professionalità dei docenti nella valutazione del percorso educativo degli studenti, pur mantenendo la necessità di procedure trasparenti e conformi alle normative.
In conclusione questa sentenza ha chiarito che il suo intervento può limitarsi alla verifica della conformità del procedimento alle norme e ai criteri stabiliti, senza entrare nel merito delle valutazioni effettuate. Come già affermato in precedenti decisioni, tra cui la sentenza n° 5987/2019 del TAR Napoli, il controllo giurisdizionale deve concentrarsi sulla verifica delle regole procedimentali, evitando di interferire con il merito delle valutazioni tecniche riservate agli organi scolastici.