Con una sentenza del Tar del Lazio, s’interviene su un tema cruciale: la bocciatura nella scuola primaria. Ecco la decisione presa. 


Il Tar del Lazio si allinea alle sentenze precedentemente pronunciate da altri Tribunali Amministrativi Regionali e, con la sentenza n.8686/2024 del 9 settembre, annulla la decisione di una scuola di bocciare un’alunna che, per la seconda volta, si trovava a ripetere la quinta primaria.

Il ricorso presentato dai genitori della minore, dopo che questi avevano cercato di sostenere la ragazza nel percorso di miglioramento e di crescita, con lezioni pomeridiane e supporto formativo, aveva nello specifico contestato la motivazione portata dalla scuola, circa numerose assenze e scarso rendimento.

Bocciatura alla scuola primaria: la decisione del Tar del Lazio

In realtà, ad una più attenta ricerca e consultazione della normativa vigente ci si rende conto che la mancata ammissione alla classe successiva a causa delle eccessive assenze è una motivazione adducibile a partire dalla scuola secondaria ma non per la primaria. Per il primo ciclo il DL 62/17 art. 5 fissa i criteri di validità dell’anno scolastico per la secondaria di primo grado in “almeno tre quarti del monte ore annuale”, mentre una specifica indicazione non esiste nella primaria.

Alla luce delle statistiche e delle recenti sentenze, In Italia, la bocciatura alla scuola primaria è possibile, ma è un evento veramente raro e ‘non consigliato’ per il Ministero dell’Istruzione. La norma prevede infatti che la bocciatura sia l’ultima delle scelte possibili, applicata solo in casi eccezionali, e solo dopo un attento esame, con una decisione dell’intero consiglio di classe. Alternativo alla bocciatura è l’avvio di un ‘piano di recupero’, uno strumento personalizzato che dovrebbe sostenere il discente in un percorso di crescita sia in termini di competenze che di relazioni.

La studentessa, undicenne, aveva già ripetuto la quinta primaria l’anno precedente. Era emerso, inoltre, un disagio emotivo e comportamentale, trascinatosi dal post pandemia. Da un’indagine del Gaslini di Genova effettuata nel 2020, sull’impatto della pandemia Covid-19 risultava che nel 65% dei bambini in età prescolare e nel 71% dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, fossero insorte problematiche comportamentali, ansie, disturbi del sonno, irritabilità e sintomi di regressione durante il lockdown.

Molte altre le ricerche, numerose e ancora attualmente in corso, che hanno rafforzato e confermato effetti sul post pandemia, soprattutto per giovani e giovanissimi.

Il TAR ha ritenuto la motivazione proposta dalla scuola come inadeguata, sottolineando il Decreto Legislativo 62/2017 prevede che la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, art. 3 c. 1 debba essere adeguatamente motivata proseguendo all’art. 3 c. 3 che debba avvenire solo in “casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Nel caso specifico, la scuola non avrebbe adeguatamente considerato l’età della bambina, il disagio psicologico del quale era stata informata, sottovalutando le possibili conseguenze negative derivanti da una seconda bocciatura.

La decisione del TAR a favore della minore è un nuovo importante precedente, che ribadisce come la bocciatura nella scuola primaria debba considerarsi una misura ‘eccezionale’ e per questo vada adeguatamente motivata e valutata con attenzione e tatto, soprattutto in presenza di minori in difficoltà psicologiche.

Solo lo scorso anno aveva fatto molto discutere un’altra sentenza del Tar Lazio che riguardava una giovane, una studentessa di prima media, con numerose insufficienze, che non era stata bocciata.

In questo caso gli insegnanti, in sede dell’ultima riunione scolastica, avevano deciso di bocciare la giovane studentessa con troppi voti bassi, ben 6 insufficienze, dando indicazioni di ripetere l’anno scolastico. Secondo il Tar del Lazio, la decisione del corpo docenti era da modificare, poiché lo scopo della bocciatura è di educare e non affliggere i più giovani.

Cosa fare in caso di bocciatura alla scuola primaria (se si ritiene ingiusta)

Ma cosa fare, se riteniamo che i nostri figli abbiano subito una decisione troppo forte o non giustificata dai fatti? in caso di bocciatura alle elementari?

Se la bocciatura ha riguardato un alunno delle scuole elementari, i genitori possono ricorrere direttamente al Tar (Tribunale amministrativo regionale) formulando un ricorso che sia contro l’illegittimità del provvedimento di non ammissione, oppure che prenda in considerazione l’insufficiente/inadeguta motivazione della bocciatura. In caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice si può ottenere direttamente la promozione con provvedimento dell’ ufficiale giudicante.

Altra informazione interessante, per rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale non esiste un termine preciso stabilito dalla legge né una prescrizione. Una sentenza del Tar della Liguria del 2022, la n.834 del 5 ottobre, ha cancellato a distanza di molti anni la bocciatura di una studentessa non promossa in maniera illegittima al liceo che, diventata nel tempo architetta a pieni voti, aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Tar ha riconosciuto, concedendo al ricorrente anche un risarcimento economico, come una bocciatura scolastica illegittima abbia leso il diritto dello studente ad essere ammesso alla classe successiva, cagionandogli un doppio danno concreto: il rallentamento del percorso di istruzione ed il ritardare il suo ingresso nel mondo del lavoro.

La bocciatura in questione può, inoltre, essere stata fonte di un “danno morale” avendo sicuramento generato nello studente stress e sofferenza.


Fonte: articolo di Rossella Angius