Nuova udienza del processo MillsIl Tribunale di Milano dice no alla norma che chiude l’accesso alle graduatorie per le supplenze ai cittadini stranieri.

 

Vietato discriminare i cittadini stranieri non consentendo loro di partecipare ai bandi per l’accesso alle graduatorie Miur di terza fascia, inerenti le supplenze scolastiche.

 

Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di due insegnanti stranieri che erano stati esclusi dalle graduatorie delle supplenze perché non avevano la cittadinanza italiana. Un requisito ritenuto “discriminatorio” dai giudici, che hanno ordinato la riapertura delle graduatorie. Se altri dovessero presentare ricorso, si rischia il caos.

 

Il tribunale ha anche bocciato la clausola di priorità nell’insegnamento delle lingue straniere assegnata ai docenti italiani. È stata anche ordinata la riapertura dei termini per proporre la domanda di supplenza, cosa che potrebbe portare all’aggiornamento di tutte le graduatorie nazionali per le supplenze nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

 

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell’articolo
28 D.lgs 150/11 e 44 D.lgs 286/98, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio MIUR per l’accertamento della natura discriminatoria dell’articolo 3, comma 1, lett.

 

A riguardo deve osservarsi che il decreto legislativo n. 30/07 – in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che espressamente prevedeva il diritto di esercitare un’attività economica come lavoratore subordinato e autonomo anche ai familiari non comunitari di cittadini comunitari – ha previsto, all’articolo 23, una tutela specifica in favore dei familiari non comunitari di cittadini italiani.

 

Non v’è dubbio, ad avviso del giudicante, che in forza di tale normativa di derivazione europea (e non essendovi a riguardo circostanze ostative) le previsioni del DM 353 cit. debbano essere estese anche a tali categorie.

 

Quanto alle conseguenze di tale accertamento, al fini di garantire effettività alla posizione degli stranieri, deve conseguentemente disporsi che la parte convenuta modifichi il DM 353 cit. in termini conformi al presente provvedimento, provvedendo altresì a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nel rispetto dei medesimi termini di cui all’articolo 7 ovvero, avendone peraltro dato prova la parte ricorrente in occasione dell’udienza del 3/3/15, provvedendo, in autotutela, ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera, in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

 

Deve infine disporsi che il convenuto dia adeguata pubblicità al presente
provvedimento sulla home page del proprio sito istituzionale.