supplenze esoneriCon i nuovi inserimenti degli abilitati di II fascia GI nelle GaE si pone la necessità di divulgare le norme che regolano l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. E’ buona norma seguire sempre il Regolamento delle supplenze, ossia il dm 131/07.

 

Ogni anno inoltre il Miur emana una circolare per fornire apposite indicazioni in materia.

 

Recentemente i sindacati hanno scritto dei semplici vademecum per aiutare soprattutto i docenti neoinseriti nelle GaE a districarsi tra le varie normative.

 

Il Miur ha pubblicato l’annuale circolare sulle supplenze del personale docente e ATA, fornendo apposite indicazioni in materia.

 

Nella circolare si richiamano riguardo all’individuazione delle “scuole di riferimento”, ossia le scuole in cui svolgere le convocazioni, le note degli anni precedenti e vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA.

 

Delega

 

I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del DM n. 131/07. La delega deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

 

Nomine e sanzioni

 

Le nomine del personale docente avverranno in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del DM 131/07.

 

Supplenze brevi

 

Riguardo alle supplenze brevi, nella circolare si ricorda che non è possibile chiamare supplenti per il primo giorno di assenza, per le supplenze di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662; si ricorda inoltre che non è possibile stipulare contratti di supplenze brevi per i posti di potenziamento, a meno che il docente che è sul potenziamento svolge anche ore su cattedra, sempre per assenze superiori a 10 giorni; si ricorda, infine, che le sostituzioni sino a 10 giorni possono essere effettuate, ai sensi della legge 107, con docenti dell’organico dell’autonomia.

 

Sostegno

 

Le operazioni di nomina su sostegno, come ogni anno, devono essere conferite con priorità rispetto ai posti comuni  sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

 

Vengono poi ricordate le particolari disposizioni relative ai docenti, che hanno conseguito la specializzazione ai sensi dell’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

 

In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d’istututo, comprese quelle delle scuole viciniori, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, ha titolo prioritario nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

 

Nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati.

 

Licei musicali

 

Nei licei musicali è previsto l’accantonamento dei posti, relativamente agli insegnamenti di  “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, per quei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16 a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche. Tali docenti possono presentare, entro il 9 settembre 2016, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/16 ovvero negli anni scolastici precedenti.

 

Dopo la suddetta fase di accantonamento e le  utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077 sia per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme” sia  per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi della nota 7061 dell’11 luglio 2014 per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.

 

Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore

 

Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non rientrano tra le disponibilità provinciali (quindi non si assegnano tramite le graduatorie ad esaurimento),  ma delle singole istituzioni scolastiche ove tali spezzoni sono disponibili.

 

Le suddette disponibilità orarie devono essere attribuite dalla scuola secondo il seguente ordine:

 

1)  al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

 

2) al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

 

3) a supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

 

Nel secondo caso, è necessario che i docenti interessati forniscano la propria disponibilità.

 

Scuola primaria

 

Nel caso di attribuzione di spezzoni orario, queste devono essere integrate con le ore di programmazione: 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

 

In caso residuino ore di lingua inglese, che non è stato possibile attribuire ai docenti in servizio nella scuola, tali ore saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

 

Nella circolare vengono, infine, fornite specifiche indicazioni sulle supplenze da attribuire al personale ATA,  di cui vi forniremo a breve specifiche indicazioni.