sblocca ATA firmeL’anno scolastico è ormai iniziato e le scuole stanno già iniziando a nominare i supplenti ATA con le graduatorie di III fascia che si aggiorneranno a partire dal 30 settembre, per cui la procedura si concluderà ad anno scolastico inoltrato, con tutte le conseguenze negative del caso.


ATA, Supplenze sino ad avente titolo e art. 59

Le principali problematiche riguardano i contratti sino ad avente titolo e la nomina come supplente del personale di ruolo sulla base dell’articolo 59 del CCNL.

 

In mancanza di indicazioni del Miur, gli Uffici Scolastici Regionali stanno fornendo indicazioni differenti l’uno dall’altro così ad esempio in Lombardia non sono possibili nomine al personale già di ruolo, diversamente da quanto previsto in Emilia Romagna, pur se le supplenze vanno attribuite sino ad avente titolo.

 

Le OO.SS., considerate le diverse indicazioni fornite dagli UU.SS.RR. e contrarie alle nomine sino ad avente diritto, avevano chiesto, lo scorso 12 settembre, un incontro urgente al Miur.

 

Il ministero, come apprendiamo dalla Flc Cgil, ha convocato i sindacati per il 21 settembre p.v.

 

Nel corso dell’incontro, oltre che di supplenze, si parlerà delle altre criticità riguardanti il predetto personale: organici, concorso DSGA, sostituzione del personale.

 

Pubblichiamo di seguito la lettera invata al Direttore USR Toscana il 28 agosto dal Segretario Regionale FLC Alessandro Rapezzi

 

Oggetto: applicazione art. 59 CCNL alla luce della nota MIUR n8468 del 26 agosto 2013.

 

Sulle supplenze ata art.59 questa organizzazione sindacale è stato segnalato un comportamento non omogeneo in merito all’applicazione delle disposizioni della nota all’oggetto relativa alle supplenze del personale ATA , con particolare riferimento all’applicazione dell’art.59 del CCNL attualmente in vigore.

 

La suddetta nota precisa, in modo inequivocabile, che gli uffici territoriali “individueranno, in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti della provincia, gli aspiranti o gli aventi titolo che stipuleranno presso le istituzioni scolastiche il relativo contratto a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto”.

 

Risulta pertanto pacifico che tutto il personale inserito nelle graduatorie permanenti è “avente titolo”, a prescindere che sia di ruolo in altro profilo e debba utilizzare l’istituto contrattuale dell’art.59.