assistente DSGAIn caso di assenza del DSGA, il sostituto è l’assistente amministrativo titolare della II posizione economica, in quanto risorsa interna tenuta alla supplenza del DSGA (art. 2 sequenza contrattuale 25.7.2008).

 

Nel caso di assenza anche di quest’ultimo o di mancanza di titolari di II posizione, il Dirigente Scolastico verifica la disponibilità ad assumere le funzioni di DSGA nei confronti degli assistenti amministrativi titolari della I posizione economica.

 

Fatta questa doverosa premessa sottolineo che, in caso di più assistenti amministrativi titolari di II posizione economica disponibili alla sostituzione del DSGA assente, i criteri e le modalità di attribuzione dell’incarico sono comunque disciplinate dalla contrattazione di istituto, genericamente l’incarico va attribuito al dipendente che è in possesso di:

 

 

1. formazione specifica;
2. competenze certificate in relazione ai compiti;
3. possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti;
4. titoli culturali.