D: In un istituto scolastico in cui ogni unità di personale ATA ha il proprio reparto, in caso di richiesta di un giorno di ferie presentata da un collaboratore scolastico, è possibile sostituirlo dando 1 ora di compenso straordinario ad un collega per la pulizia del suo reparto?
Oppure anche per gli ATA, come per i docenti, la concessione delle ferie non deve dar luogo ad aggravio di spesa per lo Stato?
R: Potrà essere concessa un ora di riposo compensativo.
L’art. 13 comma 11, del CCNL comparto scuola recita che le ferie al personale ATA devono essere concesse “Compatibilmente con le esigenze di servizio”.
Il DS e DSGA che hanno concesso le ferie sono consapevoli che il servizio svolto dalla collega assente deve essere reintegrato, con prestazioni aggiuntive da ricollocare al personale in servizio.
Sicuramente all’interno del contratto integrativo, del vostro istituto, sarà presente la voce: disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive all’interno dell’orario ordinario di lavoro ai sensi dell’art. 54 del CCNL/95 (per maggiore impegno professionale, sostituzione dei colleghi assenti per malattia, permessi, ferie, recuperi).
Pertanto è utile riconoscere al personale, che svolgerà le mansioni della collega assente, delle ore in compensativo.
Le ore di compensativo non creano oneri aggiuntivi all’amministrazione.
Scusate… e se non c’è un ordine di servizio vale lo stesso l’ articolo 54.