assistenzaSi tratta di una sentenza che farà sicuramente discutere e che riguarda una delle questioni maggiormente dibattuta per quanto riguarda le mansioni del personale ATA. La Cassazione con sentenza 22786/16 ha ribadito la condanna penale ad alcune collaboratrici scolastiche del giudice di secondo grado per essersi rifiutate di effettuare un cambio pannolino ad un’alunna disabile.

 

Cambio pannolino che sarebbe, comunque avvenuto dopo richieste insistenti da parte del dirigente scolastico.

 

Le collaboratrici erano state prima assolte, quindi condannate dalla Corte di appello, invocando l’articolo 47 del CCNL che oltre all’assistenza dei disabili, richiede la cura “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

 

Il reato contestato è quello di “rifiuto d’atti d’ufficio”, dato che oltre ai compiti di vigilanza e sorveglianza, ci sono anche quelli di assistenza agli alunni disabili.