Alcune indicazioni per fare chiarezza sulle proroghe dei contratti su posti vacanti e sui posti non vacanti ma disponibili.
Molti i quesiti che ci sono pervenuti in queste ore da parte delle scuole e dei lavoratori ATA precari interessati alle proroghe dei contratti a seguito della pubblicazione della nota 15307/16.
Ecco alcune indicazioni utili per orientare chi si accinge a trasformare i contratti e a chi deve sottoscriverli.
La nota ministeriale impartisce istruzioni ai propri Uffici Scolastici Regionali affinché si possa procedere con le proroghe dei contratti, dal momento che gli uffici territoriali sono a conoscenza di quali erano originariamente i posti fino al 31 agosto (organico di diritto) e quali al 30 giugno (organico di fatto). Saranno dunque gli uffici scolastici provinciali a verificare per ogni singola istituzione scolastica quali e quanti erano questi posti e procederanno, per il tramite dei dirigenti scolastici, alle proroghe automatiche dei contratti al 31 agosto sui posti in organico di diritto (in base all’art. 4, comma 1 Legge 124/99), seguendo l’ordine di graduatoria dalla quale sono stati assunti i supplenti stessi.
Posti vacanti sull’organico di diritto
Qualora l’avente titolo alla proroga al 31 agosto non fosse interessato, non essendo obbligatorio accettare la proroga in base all’attuale regolamento DM 430/2000, tale diritto slitterà ad altro supplente che segue in graduatoria. Tale procedura risulta conforme a quanto sarebbe avvenuto all’inizio dell’a.s. 2015/16 nel corso delle convocazioni da parte degli Ambiti Territoriali per il conferimento delle supplenze ATA sulla base delle graduatorie permanenti e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento e, in caso di esaurimento di questi, coprendo le eventuali disponibilità residue mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto da parte dei Dirigenti scolastici.
Il nostro ragionamento parte dal fatto che, complessivamente, non essendoci stata la possibilità di poter scegliere da parte degli aspiranti tra posti al 31 agosto e posti al 30 giugno (come avevamo chiesto a settembre al Ministero) e essendoci state situazioni fortemente disomogenee a seconda dei territori, da ciò consegue che, in caso di rinuncia alla proroga spetta comunque la disoccupazione proprio per il ragionamento su esposto. Quindi il contratto firmato è per tutti al 30 giugno, non avendo potuto decidere all’atto del conferimento della nomina quale posto scegliere.
Coloro i quali ricevono la proroga non possono decidere di accettarla solo in parte, vale a dire questa va automaticamente fino al 31 agosto.
Posti disponibili sull’organico di fatto
Per quanto riguarda, invece, le supplenze su posti non vacanti ma disponibili, la nota ministeriale indica agli USR che tali contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle supplenze del personale ATA (DM 430/00), confermando le note ministeriali inviate ogni anno a questo scopo. Di conseguenza dovranno essere i Dirigenti scolastici a inviare le richieste di proroga direttamente agli USR di competenza, soprattutto, in vista dei numerosi adempimenti di fine anno ai quali si sono aggiunti quest’anno quelli relativi all’applicazione della Legge 107/2015.
Altri quesiti ricorrenti
Sui posti derivanti da part-time sono previste supplenze temporanee fino al 30 giugno, quindi, queste sono soggette a proroga da parte del Dirigente scolastico per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività e di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Ogni scuola, base ai posti scoperti in organico di diritto, potrà fare le proroghe automatiche. Se al momento del conferimento delle supplenze in una provincia erano state esaurite le graduatorie permanenti e gli elenchi provinciali ad esaurimento, tali posti, in base alla circolare annuale sulle supplenze dovevano essere assegnati dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’ attività didattica. Tali posti sono, quindi, da considerare non vacanti e soggetti a proroga da parte del Dirigente scolastico per il tempo necessario.
Per la questione delle ferie, chi ha già fruito delle ferie o parti di queste e ora riceverà la proroga fino al 31 agosto, potrà godere della restante parte in base al calendario predisposto nella sua scuola. Chi ha predisposto le turnazioni delle ferie non tenendo conto delle proroghe potrà ora rivedere tale calendario.
Fermo restando il fatto che dovrà essere assicurato al lavoratore il godimento di almeno 15 giorni continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto (art. 19, comma 11 CCNL).