In quali casi il personale della Scuola può chiedere un ordine di servizio scritto per eseguire la disposizione di un superiore, quale può essere il Dirigente scolastico, il suo Vicario, un Responsabile di plesso, il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)?
Rispondiamo a tale domanda distinguendo tra personale ATA e personale docente.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), ricordiamolo, è posto alle dirette dipendenze del DSGA, mentre il personale docente dipende dal Dirigente scolastico.
Il personale ATA, com’è noto, è suddiviso in 4 aree, all’interno delle quali è possibile distinguere diversi profili, in base alle attività e alle mansioni svolte: AREA A, AREA B, AREA C, AREA D.
Area A
Il personale che appartiene all’area A è costituito dalle seguenti figure: Collaboratore scolastico.
Area As
Il personale che appartiene all’area As è costituito dalle seguenti figure: Collaboratore scolastico dei servizi; Addetto alle aziende agrarie.
Area B
Il personale che appartiene all’area B è costituito dalle seguenti figure: Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Infermiere, Cuoco, Guardarobiere.
Area C
Il personale che appartiene all’area C è costituito dalle seguenti figure: Coordinatore amministrativo e tecnico.
Area D
Il personale che appartiene all’area D è costituito dalle seguenti figure: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
Il DSGA organizza autonomamente i servizi generali amministrativo-contabili, promuove le attività e verifica i risultati, conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati per i diversi profili, del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze; ne organizza l’attività nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Il personale ATA, dunque, risponde direttamente al Direttore dei servizi generali e amministrativi, che, a sua volta, deve seguire le direttive del Dirigente scolastico, in caso contrario il DSGA risponderà a quest’ultimo.
Le mansioni e le attività del personale ATA, appartenente alle diverse Aree e Profili, sono descritti nell’art. 47 del vigente CCNL Scuola e, nello specifico, nella tabella A.
Le attività e i compiti espressamente indicati, nella detta tabella o derivanti da funzioni in essa previste, non necessitano di un ordine di servizio scritto.
Facciamo un esempio relativo alle attività e ai compiti propri di un collaboratore scolastico. Nella tabella A leggiamo:
“Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”.
Nell’ambito di tutti i compiti sopra descritti, non è previsto dalla norma che debba esserci un ordine scritto, come si evince dall’art. 92 comma 3 lettera l del CCNL:
“l) eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;”
Pertanto, se il dirigente scolastico, un suo collaboratore o un responsabile di plesso chiedono a un collaboratore scolastico di spostare dei banchi da un’aula a un’altra non è possibile richiedere un ordine scritto e si deve al contrario eseguire la disposizione.
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui l’ordine di servizio scritto va richiesto, come prevede il detto art. 92, ovvero quando la disposizione impartita sembri palesemente illegittima. Così, ad esempio, un collaboratore scolastico può chiedere un ordine di servizio scritto qualora gli venisse chiesto di trasportare delle sedie e dei banchi dalla scuola a un’altra struttura, in cui si svolgerà una manifestazione organizzata dall’istituzione scolastica, oppure di demolire la parete di un’aula.
In conclusione, nell’ambito delle attività e dei compiti, descritti e previsti dal contratto, o che da questi discendono, non è previsto che le disposizioni vengano impartite per iscritto.
L’ordine di servizio scritto, invece, può essere richiesto di fronte a disposizioni che sembrino palesemente illegittime.
Il personale in questione, nel momento in cui viene impartito un ordine scritto, non può esimersi dall’eseguirlo, altrimenti andrà incontro alle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 95 del CCNL Scuola.
Passiamo adesso ad analizzare la questione dal punto di vista dei docenti.
Il personale docente, i cui compiti, funzione e attività sono descritti nel CCNL articoli 26-35, è posto alle dirette dipendenze del Dirigente scolastico.
L’art. 28 al comma 4 del CCNL prevede:
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”.
Le attività obbligatorie per i docenti, dunque, sono quelle d’insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento, descritte all’art.29. Tutte le altre attività (collaborazione con il dirigente, attività aggiuntive, ore eccedenti …) sono facoltative.
Per svolgere i compiti previsti nell’ambito delle attività descritte nel CCNL, la norma non prevede un ordine scritto, come abbiamo visto anche a proposito del personale ATA.
La richiesta di un ordine scritto di servizio, per i docenti, non è prevista contrattualmente (diversamente dal personale ATA), tuttavia l’art. 146 lettera g del contratto non disapplica la norma primaria, ovvero il D.P.R. n. 3/1957 i cui articoli 17 e 18 recitano:
Art. 17
L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l’ordine è innovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.
Art.18 –
L’impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine.
L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
Dall’art. 17 discende che l’impiegato, nel nostro caso il docente, può chiedere l’ordine di servizio scritto qualora la disposizione impartita non rientri tra gli obblighi contrattuali e gli sembri palesemente illegittima (come nel caso del personale ATA).
L’ordine di servizio, come si evince poi dall’art. 18, solleva l’impiegato da responsabilità per l’esecuzione di disposizioni illegittime.
Possiamo citare a titolo esemplificativo un caso in cui va “preteso” l’ordine scritto di servizio: quando il DS o un suo collaboratore chiedono a un docente di ospitare nella propria classe alunni provenienti da classi, in cui non c’è nemmeno il supplente. In casi come questo non si può eseguire la disposizione, se non dietro ordine scritto, soprattutto per le responsabilità relative alla sicurezza degli alunni, che in casi del genere sono in numero maggiore rispetto a quello previsto dalla legge.