Alcune indicazioni con domanda e risposta su ferie e recupero prefestivo per il Personale ATA.
Un assistente amministrativo, part time 18 ore, come deve orientarsi sui recuperi dei prefestivi e dell’ora del Sabato?
La chiusura prefestiva e/o durante la sospensione delle attività didattiche è disposta dal dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale ATA coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.
Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d’istituto dopo giusta votazione del personale ATA) al personale amministrativo-tecnico-ausiliario deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate. Pertanto quando il prefestivo cadrà su una delle giornate lavorative dovrà necessariamente recuperare le ore non effettuate, per poter garantire le 18 ore settimanali come da contratto. Naturalmente ciò non si pone per le giornate di festività che non sono soggette a recupero.
Un assistente tecnico di ruolo, invece, ha accettato, per la prima volta, una supplenza come docente fino al 30 giugno. In pratica l’attuale scuola di servizio come docente gli ha detto che tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ponti e dall’9 giugno al 30 giugno) ammontano a gg.30 superando i giorni di ferie spettanti (gg. 20) e di conseguenza usufruendo, anche se non richieste, nei fatti di 30 gg. di ferie (!??) sarà soggetto a 10 giorni di decurtazione stipendiale (30-20=10). Come si risolve la situazione?
L’art.59 del CCNL comparto scuola al comma 2 recita che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Pertanto con l’applicazione dell’art. 59 il personale interessato perderà lo status di dipendente a tempo indeterminato e gli sarà applicata la relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.
Tuttavia, tale disciplina non può essere applicata al dipendente beneficiario dell’art. 59.
Innanzitutto perché l’art 13, comma 8 del CCNL comparto scuola (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita categoricamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).