personale ataIl Miur ha pubblicato la nota 15307 del 31 maggio 2016 con cui autorizza gli Uffici Scolastici Regionali a procedere con le proroghe fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA conferiti su posti in organico di diritto. La nota fa seguito al benestare della Funzione Pubblica sulla proroga dei contratti su posti vacanti.

 

I Dirigenti Scolastici procederanno alle proroghe dopo aver acquisito il nulla osta del Direttore Regionale. Al momento hanno pubblicato Piemonte e Lazio, ma in ogni caso si tratta ormai di giorni e tutti gli uffici si adegueranno. A coloro che hanno già il piano ferie predisposto ed autorizzato, l’Avv. della Uil Scuola Domenico Naso, fa presente quanto segue:

 

“Sono illegittimi i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici che obbligano il personale ad usufruire forzatamente delle ferie entro il mese di giugno nei casi di contratti che, per legge, devono essere prorogati sino al 31 agosto. Qualora il piano ferie non venisse modificato il lavoratore dovrà inviare al Dirigente Scolastico una lettera di protesta richiedendo per iscritto, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni sottese al provvedimento”.

 

Il Gruppo Facebook  “Supplenti della Scuola per la Qualità e Dignità del Lavoro” invita il personale ATA a scrivere la propria situazione “scolastica” di estensione del contratto e del piano ferie. Tale sondaggio aiuterà gli Uffici Scolastici Provinciali di tutto il territorio italiano a uniformare e rendere coerenti ed omogenee le disposizioni inviate ai singoli istituti scolastici per evitare discriminazione e disparità di trattamento tra gli ATA con contratto OD.

 

Parimenti si può segnalare la propria situazione ferie per aiutare i Dirigenti Scolastici a prendere provvedimenti equi, in sintonia con le disposizioni impartite in tutte le altre scuole. Riportiamo di seguito quanto recita l’articolo 11 del CCNL Scuola:

 

“11.Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. “