nomine, ferie, vademecum supplenze, tagli, personaleIl personale ATA può fruire delle ferie non godute al rientro nella scuola di titolarità.

 

Di seguito si riporta la circolare dell’Ufficio scolastico territoriale di Torino, dove si affronta la questione in oggetto ribadendo la possibilità di fruizione delle ferie non godute in sede di titolarità per il personale che si avvale dell’aspettativa ai sensi dell’art.59.

 

Circolare n. 395/2009:

 

“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.

 

Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).

 

È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

 

Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.

 

Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”

 

Riguardo l’art.59, invece, per le assunzioni in ruolo occorre attingere al personale inserito nelle graduatorie Permanenti ai sensi dell’art.554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, come da decreto ricordo che “I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.”

 

Il comma 1 dell’art. 59 del CCNL comparto scuola afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”

 

Pertanto l’aspettativa può essere concessa per un periodo massimo di tre anni, per l’intero arco lavorativo.

 

Il completamento d’orario al personale ATA che si è avvalso dell’art. 59, che ha stipulato un contratto a tempo determinato inferiore alle 36 ore settimanali, può essere riconosciuto solo per supplenza di durata non inferiore alla fine dell’anno e non su supplenza breve, stante il 1 comma dell’art. 59.

 

Per concludere, in merito alla questione si è espressa anche l’ARAN:

 

“Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?” ha fornito il seguente “Orientamento applicativo”:

 

Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.

 

Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

 

L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

 

In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

 

Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.

 

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

 

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”