segreterie scolastiche documenti protocolloEcco alcune delucidazioni che concernono il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale ATA delle scuole.

 

In primo luogo l’art. 15 CCNI 15/07/2010 prevede che l’assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

 

a) maggiore anzianità di servizio;

 

b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;

 

c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.

 

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente CCNI.

 

L’art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo e i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate ai plessi e ai turni serali. Pertanto l’assegnazione e l’utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.

 

Il comma 1 dell’art. 59 del CCNL comparto scuola afferma che il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

 

Pertanto dopo tre anni si perde solo la titolarità e si è costretti a produrre domanda di trasferimento per avere una nuova sede, ma è possibile in ogni caso richiedere la stessa precedente sede se disponibile.

 

Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza.

 

La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

 

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

 

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

 

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.