obbligatoriaAncora incertezze da parte dei docenti sulla presa di servizio. Chiarite le modalità per la fase B, cominciamo a parlare della fase C.

 

FASE B

 

Bisogna distinguere tra

 

1) docenti che accettano la proposta su Istanze on line e devono assumere servizio in quella provincia, in quanto non destinatari di supplenza almeno fino al 30 giugno. In questo caso si avrà decorrenza sia giuridica che economica dal 1° settembre 2015.

 

Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli avvisi per le convocazioni per la scelta della sede, tra il 12 e il 14 settembre.

 

2) docenti che accettano la proposta su Istanze on line ma non devono assumere servizio in quanto destinatari di supplenza almeno al 30 giugno in altra provincia.

 

Il Miur ha chiarito, con nota del 7 settembre 2015, che in questo caso non è necessario scegliere la sede di servizio e dunque essere presenti alle convocazioni.

 

In tal caso l’assegnazione avviene all’ 01/09/16, per i soggetti impegnati in supplenze annuali (fino al 31/08), e al 01/07/16 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondariadi secondo grado, per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06).

 

Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 01/09/16 le sedi di servizio saranno attribuite al personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione dei medesimi alla procedura di mobilità territoriale relativa all’a.s. 2016/17.

 

Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 01/07/16 le sedi di servizio saranno attribuite entro tale data dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle indicazioni operative che ciascun USR diramerà.

 

3) docenti che intendono differire la presa di servizio per impedimento

 

A tal fine è utile il chiarimento dell’USR Piemonte “In questo caso, il Dirigente dell’Ambito territoriale dopo aver accuratamente verificato la motivazione addotta dall’interessato (es: malattia, ricovero ospedaliero, maternità obbligatoria, funzione giudice popolare, etc) stabilisce un termine congruo per l’effettiva presa di servizio e procede a comunicare il differimento della stessa al dirigente della istituzione scolastica assegnata al docente, interrompendo così l’istituto della decadenza previsto dall’art. 436 del D.Lgs. n. 297 del 1994.”

 

FASE C

 

Anche per la fase C si assumerà servizio a completamento della fase, a meno che non si sia destinatari di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

 

Si presuppone, da quanto indicato dal Ministero, che la fase C possa completarsi entro novembre.

 

Ci viene chiesto se chi è in servizio su supplenza al 30 giugno potrà lasciare l’incarico per accettare il ruolo, e assumere servizio nella provincia di destinazione della fase C.

 

La nostra risposta è affermativa, in quanto l’eventuale abbandono del servizio – secondo l’attuale Regolamento delle supplenze – incide esclusivamente sulle supplenze e non sull’eventuale ruolo (ci troviamo infatti di fronte ad una situazione non normata, in quanto non è mai accaduto che ruoli conferiti dopo il 1° settembre potessero avere sia decorrenza giuridica che economica).