Il giudice di Genova ha ritenuto di non discostarsi dai giudizi già emessi da altri tribunali (Roma, Bergamo), in base ai quali è stato riconosciuto il diritto per l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA al pagamento per intero dell’indennità per lo svolgimento delle funzioni superiori.
Tale indennità deve essere pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento tra assistente amministrativo e DSGA e a tale retribuzione non può essere sottratto il compenso percepito per la posizione economica orizzontale di cui beneficia il lavoratore poiché i due emolumenti assolvono a funzioni diverse, per cui i due compensi“si cumulano e non si elidono”.
Il tribunale di Genova ha pertanto riconosciuto che l’assistente amministrativo non dovesse restituire la somma pretesa dal Miur e Mef e ha condannato quest’ultimi anche alle spese di lite.