Forse in nessun comparto pubblico come quello della scuola vi è stata una vera e propria corsa all’assicurazione quanto quella che si è registrata negli ultimi tempi.
Assicurazioni che riguardano sia gli studenti che gli operatori scolastici, docenti ed ATA e Dirigenti. Ciò è la conseguenza ovvia dei tanti contenziosiche sono emersi nel corso degli anni, è la conseguenza dei carichi di responsabilità che piovono sulle spalle del personale scolastico, è la conseguenza di un sistema che responsabilizza sempre di più la scuola e dove gli oneri crescono a dismisura.
Si assicurano gli studenti per le uscite didattiche, e se questi non vengono assicurati le uscite didattiche non verranno autorizzate. Ed ovviamene qui si mette in discussione il concetto della gratuità del diritto allo studio. Ma 5 euro di assicurazione possono metterlo realmente in discussione? Questione di punti di vista, e di principi, d’altronde è noto a tutti che il fantomatico contributo volontario è diventato all’italiana obbligatorio se non lo paghi ti verrà in qualche modo fatto pesare. Cosa aberrante, ma è così.
Le scuole di norma provvedono ad effettuare delle gare e dei bandi in materia di assicurazione. Ad esempio il Decreto Interministeriale n. 44/2001, artt. 31, 32, 34, riguardano gli aspetti relativi alla capacità negoziale delle istituzioni scolastiche; il D.Lgs. n.50/2016, prevede l’emissione di determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Senza dimenticare la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara per contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole od i regolamenti d’Istituto per l’attività negoziale del DS.
La citata nota afferma che è necessario avviare l’elaborazione del capitolato d’appalto, stabilire i criteri di valutazione delle offerte, indicare questi criteri nelle lettere d’invito, verificare i requisiti ex lege degli offerenti e la specializzazione della compagna assicurativa nel comparto rilevando che la Scuola deve invitare almeno 5 imprese. Esiste sicuramente la possibilità di cui all’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti).
Tale articolo stabilisce che si può procedere ad aggiudicare un contratto pubblico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando gara nell’ipotesi di “… ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi il ricorso a tale procedura è consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto e solo se indicata nel bando del contratto originario.
Ma ricordiamo che il MIUR nel 2011 con la nota prima richiamata ha evidenziato che le scuole nell’affidarsi sempre di fatto alle stesse compagnie assicurative finiscono per assecondare una prassi che potrebbe essere contraria alle vigenti norme di contabilità e di aggiudicazione dei contratti pubblici di fornitura di servizi . A queste assicurazioni poi si aggiungo anche quelle personali dei singoli docenti che integreranno eventualmente certe situazioni che non tutte le assicurazioni copriranno. Questa è la situazione della scuola di oggi, piaccia o non piaccia è così e l’assicurazione è oramai diventata se non obbligatoria sicuramente opportuna se non inevitabile in determinati casi, per come funziona la vita scolastica.