Il conteggio dei giorni disponibili per le assenze per malattia cambia per i docenti precari, a seconda del contratto ( fino al 31 agosto o 30 giugno, o supplenza temporanea).
La differenza è da non sottovalutare.
Il riferimento normativo è l’art. 19 comma 3 e 4 del CCNL
“3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. “
Dunque, ai docenti assunti con contratto fino al 31 agosto o 30 giugno spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
- Il primo mese è intermente retribuito
- nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Per i supplenti temporanei bisogna leggere il comma 10 dello stesso articolo
“Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico retribuiti al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti). ”
Superato il limite di 30 giorni si avrà quindi la risoluzione del rapporto di lavoro.