assegni-studio-alunni-meritevoliAssegni studio ad alunni meritevoli di scuole elementari e medie sulla base delle votazioni ottenute: la risposta ad un quesito di un Ente d’ambito sociale a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo Ente d’ambito sociale ha avviato una procedura concorsuale per l’erogazione di assegni studio agli studenti meritevoli delle scuole elementari e medie del territorio sulla base delle votazioni ottenute. Il pagamento ai beneficiari è da considerarsi come reddito assimilato o si può procedere all’emissione di un semplice mandato?

a cura di Andrea Bufarale

Assegni studio ad alunni meritevoli scuole elementari e medie: chiarimenti

In linea generale, l’art. 50 del TUIR (DPR n. 917/1986) sancisce che sono assimilate a redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Detto ciò, il punto di partenza di questa analisi deve essere quello di identificare se e quali sono le Borse di Studio che sono soggette a tassazione. Alcune borse, infatti, sono esenti da tassazione IRPEF.

Regolamentazione borse di studio italiane

Pertanto, è possibile schematizzare nel modo seguente la regolamentazione delle borse di studio italiane:

  • le somme, da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, sono classificate tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’articolo 50 del DPR n 917/86 rinvia all’articolo 48 del medesimo decreto;
  • sulle somme corrisposte a titolo di borsa di studio, l’articolo 24 del DPR n. 600 del 1973 dispone che il soggetto erogante deve effettuare la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF. Questo applicando, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’articolo 23 dello stesso decreto relative ai redditi di lavoro dipendente.

Il Ministero delle finanze, nella Circolare Ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997, ha fornito poi alcune precisazioni per l’identificazione della borsa come reddito da lavoro dipendente. In particolare, al fine di inquadrare le borse di studio tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è necessario che il beneficiario delle stesse non sia legato da rapporto di lavoro con il soggetto erogante. Nello specificare questa circostanza il Legislatore ha infatti inteso sancire che l’autonoma previsione tributaria di cui all’articolo 50 del DPR n. 917/86 deve essere riferita esclusivamente a quelle ipotesi in cui la percezione delle somme non avvenga in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente. In quanto, altrimenti, le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.

Borse di studio in regime agevolato e totale esenzione da tasse

Come detto in precedenza, però, vi sono alcune categorie di borse di studio che godono di un particolare regime agevolato. Alcune borse, infatti, godono della totale esenzione, da tassazione e questo accade quando le borse di studio sono corrisposte:

  • dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria in base alla legge n. 398/89 per la frequenza dei corsi di perfezionamento;
  • dalle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post- dottorato e per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post- dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;
  • sotto forma di assegni di studio universitario corrisposti dalle regioni a statuto ordinario in base alla legge n. 390 del 2 dicembre 1991 agli studenti universitari;
  • sotto forma di assegni di studio di studio universitario corrisposti dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano agli studenti universitari;
  • da soggetti non residenti in Italia anche se pagate da soggetti residenti.

Tuttavia, si segnala che dal 1° gennaio 1999, per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 settembre 1998, le menzionate borse di studio corrisposte dalle università devono essere assoggettate al contributo Inps di cui alla Gestione separata.

Pertanto, è pacifico che, nel caso proposto, le somme dovute a titolo di assegno di studio per studenti meritevoli devono essere sottoposte al c.d. regime della tassazione separata.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]