scuolaAssegnazioni Provvisorie a.s. 2015/2016 per docenti e Uffici Scolastici Provinciali: Chi può chiederla? Per quante province? Richiesta per altri gradi di istruzione. Effetti sull’anzianità di servizio. Chi supera il vincolo dei tre anni.

 

QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

 

L’assegnazione provvisoria, regolata dall’art. 7 del CCNI 2015/16, può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:

 

  • ricongiungimento al coniuge, oppure al convivente o parenti ed affini e purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;

 

  • ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento);

 

  • gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria;

 

  • ricongiungimento ai genitori.

 

 

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

 

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutto il personale assunto a tempo indeterminato.

 

È utile precisare che:

 

  • Può essere richiesta dal personale assunto a tempo indeterminato l’1/9/2014 (neo immesso in ruolo) anche se non si è concluso l’anno di prova (l’assegnazione non è infatti vincolata al superamento dell’anno di prova).

 

  • Può essere richiesta anche dai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 1/9/2014 ed economica all’1/9/2015, in quanto già destinatari di un contratto a tempo indeterminato (anche se attualmente stanno svolgendo una supplenza o sono inoccupati).

 

  • Non potrà invece essere richiesta dal docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica l’1.9.2015.

 

 

 

PER QUALI RUOLI O CLASSI DI CONCORSO È POSSIBILE RICHIEDERLA

 

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, in aggiunta, anche per altri ruoli o posti o classi di concorso purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l’abilitazione per il ruolo o il posto richiesto (i due requisiti devono coesistere).

 

In ogni caso l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

 

A tal proposito è utile precisare che:

 

  • l’assegnazione per altri ruoli o posti è in subordine al posto di titolarità e non in alternativa ad esso. Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve comunque obbligatoriamente richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità;

 

  • il docente ancora in prova può chiedere l’assegnazione provvisoria SOLO per il proprio ruolo o posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto il personale assunto a tempo indeterminato l’1/9/2014 o che da tale data abbia ottenuto un passaggio di ruolo non può richiedere l’assegnazione provvisoria per altri ruoli o classi di concorso, anche se in possesso della specifica abilitazione, in quanto non ha ancora terminato il periodo di prova. Giova infatti ricordare che la conclusione del periodo di prova è il 31/8/2015 a nulla rilevando che al momento di effettuare la domanda di assegnazione provvisoria si siano già concluse tutte le operazioni relative all’anno di prova.

 

  • Le operazioni di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016.

 

 

PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERLA?

 

  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una SOLA provincia. Pertanto o si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale (avendone ovviamente i requisiti).

 

  • Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016.

 

QUALI SONO I VINCOLI PER POTER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE?

 

Possono chiedere l’assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità e senza nessun vincolo (sempreché ovviamente ci siano i motivi indicati in precedenza) tutti coloro che sono stati assunti il 1 settembre 2012 (a. s. 2012/2013), anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

 

L’assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità non può invece essere richiesta da coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica il 1 settembre 2013 (a.s. 2013/14) e successivi, a meno che non siano:

 

  • non vedenti o sottoposti ad emodialisi;

 

  • portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;

 

  • portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;

 

  • coniugi o genitori di soggetto disabile in situazione di gravità;

 

  • figli unici di soggetto disabile in situazione di gravità;

 

  • docenti unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti);

 

  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a tre anni;

 

  • docenti di coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;

 

  • docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.

 

Tutti i soggetti sopra menzionati superano il blocco de 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; viene inoltre riconosciuta loro la precedenza.

 

  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole che abbia tre anni e non più di otto anni: superano il blocco dei 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; ma in questo caso non viene riconosciuta alcuna precedenza.

 

 

QUANTE SEDI SI POTRANNO ESPRIMERE?

 

Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.

 

Si precisa che:

 

  • Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del COMUNE DI TITOLARITÀ, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

 

  • I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

 

 

PER QUALI POSTI?

 

  • Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

  • Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili

 

  • È consentito, inoltre, lo scambio di posti per coniugi, anche per provincia diversa, secondo gli accordi intervenuti con le parti sociali presso l’USR.

 

  • L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di RELIGIONE CATTOLICA può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza (Alla domanda deve essere allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta).

 

  • Per i docenti titolari di posti di sostegno che volessero richiedere assegnazione provvisoria per i posti comuni, resta fermo il vincolo quinquennale come già previsto per il trasferimento (possono richiedere assegnazione provvisoria anche su posti comuni se questo in corso è il quinto anno scolastico come posto di sostegno).

 

COSA COMPORTA AI FINI DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO OTTENERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

 

Stando all’attuale normativa:

 

  • L’anno trascorso in assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, non interrompe l’anzianità di servizio (anche se ottenuta per altro grado di scuola per cui si possegga l’abilitazione richiesta). Pertanto tale anno sarà considerato servizio a tutti gli effetti.

 

  • L’assegnazione provvisoria, indipendentemente se provinciale o interprovinciale,interrompe invece il punteggio di continuità nella scuola di attuale titolarità.

 

  • Inoltre, l’assegnazione provvisoria provinciale (NON quella interprovinciale) oltre ad interrompere il punteggio di continuità fa perdere anche il bonus dei 10 pp. eventualmente acquisito.

 

  • Il punteggio di continuità e quello del bonus non si perdono solo se ad ottenere l’assegnazione provvisoria è il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.