aspettativa cariche pubbliche elettiveAspettativa non retribuita per altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova, le regole per i Docenti e per il personale ATA.


L’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola che all’art. 18/3 recita:

 

Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.

 

Aspettativa non retribuita: regole per Docenti e ATA

 

Ai sensi dell’art. 18/3 del CCNL comparto Scuola l’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova è attribuita a domanda dal dirigente scolastico al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova).

 

Sono equiparati ai dipendenti di ruolo e hanno diritto a richiedere l’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova di cui all’art. 18/3 gli insegnanti di religione cattolica (IRC) incaricati stabilizzati, cioè coloro che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio, hanno il posto orario completo (anche con l’unione di più spezzoni) e almeno quattro anni di insegnamento.

 

Rientrano altresì in questa categoria gli insegnanti di religione cattolica (IRC) della scuola di infanzia e primaria con una nomina di almeno 12 ore e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento (C.M. n. 77/1990).

 

È escluso dai beneficiari tutto il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato (non importa la scadenza del contratto).

 

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.

 

La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova.

 

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.