Evoluzione normativa in tema di apprendistato a seguito dall’approvazione del Jobs Act.
Facciamo un breve riepilogo:
- In applicazione della Legge 183/14, viene adottato il Decreto Legislativo 81/15 che nel capo V, articoli da 41 a 47, regolamenta l’apprendistato. In particolare prevede tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- apprendistato professionalizzante
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Il D. Lgs. 81/15 demanda ad un apposito decreto interministeriale, previa Intesa in Conferenza Stato – Regioni, la definizione degli standard formativi della prima tipologia di apprendistato. L’Intesa è stata sottoscritta il 1° ottobre 2015, mentre il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 21 dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 5 gennaio 2016.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono recepire entro sei mesicon propri atti. le disposizioni del citato decreto interministeriale. In assenza degli atti di recepimento si applicano direttamente le norme del decreto.
- Nelle more di tale scadenza le disposizioni del decreto “trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell’ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni”.
Occorre inoltre ricordare che con l’entrata in vigore D. Lgs. 81/15 (25 giugno 2015) vengonoabrogate le norme sulla sperimentazione dell’apprendistato per le classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado e sulla definizione dello status degli studenti in apprendistato (art. 8-bis comma 2 del Decreto Legge 104/13, cosiddetto decreto Carrozza). La norma applicativa della sperimentazione è il decreto interministeriale 473/14. Naturalmente tali norme si applicano adesaurimento per le attività già avviate.
Inoltre il citato decreto legislativo demanda ad accordi interconfederali o a contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione dell’inquadramento contrattuale degli apprendisti. Inoltre l’art. 32 del D. Lgs. 150/15 individua una serie di benefici per i datori di lavoro che assumono giovani dai 15 ai 25 anni con la prima tipologia di contratto di apprendistato.
Appare evidente da questa breve ricostruzione come per la Scuola le disposizioni del decreto 12 ottobre 2015 non siano applicabili per il corrente anno scolastico.
In questi giorni stiamo assistendo ad una serie di atti che definire opachi è un eufemismo:
- Italia lavoro con una semplice comunicazione. proroga al 30 giugno 2016 l’avviso FIxO S&U(Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università) del 2014 relativo aicontributi alle imprese che assumono con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca in base alle norme previgenti al D.Lgs. 81/15. In questa tipologia di apprendistato rientrava l’acquisizione del diploma di scuola secondaria di II grado. In particolare sono previsti € 6.000,00 per ogni contratto di apprendistato a tempo pieno (36 ore) e € 4.000,00 per ogni contratto di apprendistato a tempo parziale (24 ore). Nella proroga si afferma in maniera assolutamente singolare che tali incentivi sono previsti salvo “intervenute incompatibilità” a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 150/15 sui benefici ai datori di lavoro;
- presso alcune scuole, anche con il supporto degli uffici scolastici regionali (si citano a titolo di esempio Sicilia ed Emilia Romagna, ma ricordiamo che la Toscana aveva emanato i provvedimenti per aderire alla sperimentazione prevista dal D.L. 104/13) si stanno attivandopercorsi di apprendistato utilizzando un mix tra Jobs Act e Decreto Carrozza.
A fronte di tanta ambiguità e pur tenendo presente che le azioni intraprese coinvolgono un numero assai limitato di studenti, poniamo i seguenti interrogativi:
- Quali sono gli accordi interconfederali o i contratti collettivi nazionali di lavoro che definiscono l’inquadramento contrattuale dell’apprendista?
- La retribuzione degli apprendisti sarà almeno del 35% in base alla previgente normativa o il 10% come previsto dal D. Lgs. 81/15?
- Se si applica la previgente normativa (Decreto Carrozza) non dovrebbe essere necessario adottare il provvedimento che definisce lo status dello studente in apprendistato?
- Quali incentivi e benefici per il datore di lavoro devono essere applicati?
Interrogativi altrettanti gravi riguardano la sperimentazione dell’apprendistato in IeFP soprattutto in assenza di un quadro contrattuale nazionale sull’inquadramento degli apprendisti. A tal proposito segnaliamo la ripubblicazione da parte di Italia Lavoro delle graduatorie di alcune regioni dei centri di formazione professionale ammessi ai contributi per la realizzazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale.
La FLC CGIL nel confermare la propria contrarietà a modelli di intreccio tra formazione e lavoro che chiaramente prevedono un abbassamento dei livelli di istruzione e una canalizzazione precoce degli studenti, segnala come tutta la partita sull’apprendistato si gioca fondamentalmente sull’accaparramento delle risorse nazionali ed europee dedicate, mentre l’attenzione verso i giovani in formazione è pari a zero. Bisogni, ansie e aspirazioni di questi ragazzi evidentemente non interessano al nostro governo…