A pronunciarsi su uno dei casi mediatici più discussi questa estate adesso arriva una Sentenza del TAR del Lazio.
Appalti, gara dei banchi a rotelle: il TAR del Lazio si pronuncia con la Sentenza del 09/10/2020, n.10268.
La gara fa, come sappiamo, riferimento all’art. 8, comma 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (“decreto semplificazioni”), pubblicato nella G.U. 16 luglio 2020, n. 178.
Il Decreto ha infatti demandato al Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19, il compito di provvedere:
“all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
La procedura di gara in discussione, in ragione dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi, è stata improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità.
L’avviso di gara era finalizzato all’acquisto, a favore di istituti della scuola primaria e della scuola secondaria, di:
- fino a 1.500.000 di banchi scolastici monoposto di tipologia tradizionale
- e inoltre fino a 700.000 sedute complementari (Lotto A) e fino a 1.500.000 sedute scolastiche attrezzate di tipo innovativo (Lotto B).
Appalti, gara dei banchi a rotelle: la Sentenza del TAR
I ricorrenti sostengono che il bando avrebbe reso impossibile l’esatta delimitazione dell’ambito territoriale della commessa. E inoltre avrebbe impossibilitato la stessa individuazione delle dimensioni degli arredi da fornire.
L’avviso di gara, dunque, secondo la prospettazione della parte ricorrente, avrebbe omesso informazioni essenziali ai fini della predisposizione delle offerte, rendendo di fatto impossibile la partecipazione alla gara.
La decisione dei Giudici Amministrativi
Secondo i giudici la tipologia di gara oggetto del ricorso era tale per cui le previste forniture di prodotti, pur estese all’intero territorio nazionale, potevano essere frazionate in distinti ambiti territoriali liberamente scelti dai partecipanti.
E la stessa aggiudicazione poteva essere effettuata nei confronti di più operatori economici. In modo tale da assicurare la celere ripresa delle attività didattiche in tutti gli Istituti scolastici dislocati nel Paese.
D’altra parte, come sottolineato negli scritti difensivi della parte resistente, ben quattordici operatori risultano avere presentato offerte di partecipazione mentre la stessa ricorrente ha sottoscritto un contratto di fornitura di banchi tradizionali e relative sedute.
Quanto all’asserita impossibilità di conoscere, in assenza del suddetto piano, la concreta dimensione degli arredi da fornire, è sufficiente rilevare che la lex specialis consentiva a ogni operatore di presentare offerta per qualunque tipologia di arredo, purché nel rispetto della norma UNI EN 1729:2016.
E fatta salva, in ogni caso, la “flessibilità dimensionale” dei quantitativi offerti che, come detto, avrebbero potuto non essere acquistati per intero dalla stazione appaltante.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it