protestaSi è concluso l’incontro tra la ministra Giannini e i sindacati scuola sul DDL scuola dopo le modifiche apportate dalla Camera.

 

In apertura dell’incontro la Ministra ha chiesto ai sindacati una valutazione puntuale delle modifiche apportate dal parlamento al DDL.

 

Il segretario della FLC CGIL Domenico Pantaleo ha voluto innanzitutto conoscere le finalità dell’incontro e quali fossero i reali spazi di trattativa con il Governo per produrre quelle modifiche sostanziali che da tempo il mondo della scuola e pezzi importanti della società vanno reclamando. I cambiamenti apportati dalla Camera, infatti, non sono all’altezza della situazione. Per questo – ha ribadito Pantaleo – serve verificarequi e subito la disponibilità del Governo al cambiamento. Questa premessa si è resa necessaria, dal momento che le proposte dei sindacati sono state rese pubbliche in più occasioni. Quindi non è più il tempo del “fateci le proposte” per ricominciare ogni volta “il solito giro di giostra”.

 

E in effetti così è stato.

 

La Ministra, alla fine dell’incontro, ha chiesto di inviarle, per l’ennesima volta, le nostre proposte, anche se ha precisato che nel passaggio al Senato si potranno fare solo snellimenti del testo per eliminarne eventuali ambiguità, ma l’impianto del disegno di legge rimarrà confermato. Ciò vuol dire disponibilità a fare solo qualche precisazione: ad esempio sul comitato di valutazione dei docenti, maggiore attenzione alle scuole in situazione di svantaggio per utilizzare i 200 milioni di euro della “premialità”.

 

Nessuna apertura invece su altri punti nevralgici come ad esempio i super poteri ai dirigenti – che secondo la Ministra non è stato capito e quindi va lasciato così. L’avvio del negoziato su salario, orario e valutazione è stato negato, come pure l’inclusione degli ATA e dei docenti della scuola dell’infanzia nel piano di stabilizzazione, e l’avvio di un piano triennale con il rinvio del concorso.

 

Infine la Ministra ha concluso il suo intervento riferendosi allo sciopero degli scrutini proclamato dai sindacati scuola e facendo un appello al senso della responsabilità. Un passaggio che a nostro parere ha il sapore della beffa vista l’inconsistenza della premessa e delle conclusioni fatte dalla Ministra.

 

Ad ogni buon conto i punti per noi inaccettabili, e ripresentati oggi, restano quelli indicati di seguito.

 

Rinnovo del CCNL

 

Le materie attinenti al rapporto di lavoro (salario, formazione, orario, premialità) debbono essere trattate in sede negoziale. Questa richiesta avanzata a gran voce dai lavoratori (oltre 400mila firme raccolte con la campagna #sbloccacontratto) non è stata accolta. Su queste materie serve l’atto di indirizzo all’Aran.

 

Stabilizzazioni

 

Tutti i precari, aventi titolo (quindi  iscritti GAE, abilitati PAS, TFA della seconda fascia, idonei del concorso, laureati in scienze della formazione primaria), devono essere stabilizzati a tempo indeterminato prima di bandire un nuovo concorso. Su questo serve un decreto legge urgente che sia comprensivo anche degli Ata con 36 mesi di servizio. È errato l’assunto: “o si approva in blocco l’intera riforma proposta dal Governo, oppure i precari non entrano in ruolo”. Perché le materie sono di natura profondamente diversa e richiedono strumenti di intervento diversi.

 

Autonomia scolastica

 

Sul piano dei rapporti fra Organi e dell’autonomia didattica. Si chiede di salvaguardare e semmai di sviluppare e sostenere (cosa non fatta in questi ultimi 15 anni) l’impianto previsto dal Regolamento dell’autonomia, ovvero che:

 

  • il Consiglio (con la presenza di tutte le componenti) detta gli indirizzi,

 

  • il Collegio elabora il POF per gli aspetti didattici e tecnico professionali,

 

  • il dirigente scolastico partecipa a entrambi gli organismi e può orientare/influenzare le decisioni,

 

  • il Consiglio di istituto “adotta” il POF valutando solo lo scostamento fra indirizzi dettati e POF elaborato, ma non intervenendo sulle scelte didattiche.

 

L’adozione, e non l’approvazione, mette sullo stesso piano i due organismi con parola finale al Consiglio di istituto e rispetta le competenze sia dei due organismi che quelle del dirigente scolastico.

 

Ora, con la riformulazione dell’articolo 3, si stravolge tutto, si declassa la didattica che viene subordinata all’organizzazione perché le scelte del Collegio Docenti vengono subordinate sia al dirigente scolastico che al Consiglio di Istituto (e questo anche in materia didattica, che è il cuore dell’autonomia).

 

Sul piano organizzativo. Lo spostamento del baricentro sul Consiglio d’Istituto, lungi dal rinforzare la partecipazione della componente genitoriale  e docente, in realtà lascia le cose come stanno: per dare voce a genitori e studenti occorre rendere possibile la formazione di organismi che abbiano la facoltà di esprimere pareri obbligatori e vincolanti sul percorso di costruzione del POF.

 

Sul piano della ricerca, sperimentazione e sviluppo. Non vi è una parola nel DDL su questo, aspetto che invece andrebbe curato dedicando risorse specifiche al lavoro di ricerca, sperimentazione, azione e autoformazione

 

Autonomia professionale e libertà d’insegnamento

 

Il DDL lede la libertà di insegnamento (e quindi l’art. 33 della Costituzione) consentendo al solo dirigente scolastico di assegnare incarichi, non solo ai docenti del suo staff, ma anche ai docenti inseriti nell’albo territoriale da impiegare per un triennio nella scuola. Si riceve un incarico triennale, ed anche la successiva conferma, non grazie a parametri oggettivi (come oggi, in base alle regole contrattuali sulla mobilità) e neanche alla scelta o al gradimento dei colleghi, bensì alla discrezionalità del dirigente scolastico. La libertà d’insegnamento ed il lavoro docente ne saranno pesantemente condizionati.
In questo modo è destinata a deperire la dimensione cooperativa, collegiale e non competitiva del lavoro docente, che è la forza della nostra scuola.
Si chiede quindi che siano delegate alla contrattazione, ancorchè con tempistica triennale, le regole riguardanti la mobilità dei docenti e l’individuazione dei perdenti posto su tutti i posti dell’organico dell’autonomia (comuni, sostegno e potenziamento).

 

Il DDL mortifica l’autonomia professionale dei docenti perché la valorizzazione viene ridotta ad un premio erogato da un dirigente che diventa autorità salariale (caso unico nel lavoro pubblico e anche nel privato).
Il salario è materia contrattuale. Non deve essere trattata in un DDL.
Non è sufficiente proporre un Comitato di valutazione con genitori e studenti

 

  • perché si tratta di un’aberrazione professionale, oltre che salariale,

 

  • perché tale Comitato (di “inesperti e incompetenti” quali sono certamente genitori e studenti sugli aspetti didattici e professionali) valuta materie su cui non  ha nessuna competenza. Ad esempio in Francia a valutare sono due competenti: il dirigente scolastico sugli aspetti del rispetto delle norme e della diligenza, l’Ispettore sulla didattica.

 

I 200 milioni di euro per la “premialità” vanno indirizzati verso le scuole situate in aree a rischio o in situazioni difficili. E anche in questo caso la distribuzione alle scuole deve avvenire in base a parametri nazionali decisi in contrattazione nazionale e di scuola.

 

Anno di formazione o di prova (art. 11). In base al DDL, i nuovi assunti non sono più valutati dai pari (i docenti del comitato di valutazione), dal docente Tutor e dal dirigente scolastico ma, nei fatti, dal solo dirigente il quale “sente” soltanto il comitato di valutazione per giunta composto sempre anche da genitori e studenti che non hanno alcuna competenza. Il comitato di valutazione, a tal fine, deve essere composto solo da docenti (più il dirigente scolastico) ed eletti dal collegio docenti e non dal consiglio d’istituto. Grave assegnare al dirigente scolastico la potestà di rescindere il contratto a coloro che non hanno superato l’anno di prova, senza dargli un’altra possibilità come previsto dalla legislazione vigente e dal contratto. Vanno confermati l’attuale sistema e composizione del comitato di valutazione.

 

Competenze del dirigente scolastico (art. 9, comma 1. Chiesta l’abrogazione)
Nel DDL si ridefinisce in parte quanto prevede l’art. 25 del DLgs 165/01, salvo una qualche modifica certamente non secondaria! Non viene riproposta infatti la dizione in cui si afferma che il dirigente scolastico esercita i suoi poteri “nel rispetto delle competenze degli OO.CC.”, né si riporta più che lo stesso “è titolare delle relazioni sindacali” di scuola. Se ne deduce che i compiti che deve svolgere il dirigente scolastico prescindono dalle competenze degli organi collegiali, che  la contrattazione di scuola non è prevista, che il dirigente scolastico diventa una autorità salariale monocratica in stridente violazione del comma 1 dell’art. 45 del DLgs 165/201, che stabilisce che il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi.
Con quali criteri? I criteri di assegnazione e mobilità rimangono infatti  indefiniti. Non si dice nulla né si rinvia alla contrattazione. Ecco i prevedibili effetti di tutto ciò:

 

  • lesione della libertà d’insegnamento (art. 33 della Costituzione) perché i docenti saranno inevitabilmente “condizionati” dal giudizio del dirigente scolastico, visto che egli può non confermarli per il triennio successivo;

 

  • fra docenti da lui ritenuti bravi e quelli  da lui non ritenuti bravi egli ovviamente sceglierà i “bravi”;

 

  • i docenti bravi, potendo scegliere fra più scuole, convergerebbero verso scuole ritenute “migliori” (utenza selezionata e di èlite)  e non faticose (quartieri periferici e difficili), mentre i meno bravi, non scelti dal dirigente scolastico, sarebbero residualmente e d’ufficio assegnati alle scuole “difficili”;

 

  • creazione automatica e scientifica di scuole “buone” e scuole “non buone”.

 

Sarà inevitabile l’incremento dei tassi di abbandono e si creeranno per meccanismo indotto da queste norme le scuole ghetto, e non per ragioni sociali ma per ragioni normative e “professionali”.

 

Personale ATA

 

  • Il personale ATA deve trovare posto nel DDL. Oggi esso è totalmente ignorato

 

  • Devono essere stabilizzati anche tutti i precari ATA con 3 anni di servizio

 

  • Anche per il personale ATA va istituito l’organico funzionale adeguandolo alle esigenze di funzionamento delle scuole

 

  • Di conseguenza vanno abolite le misure (in particolare i tagli ulteriori per il 2015-2016) contenute nella legge di stabilità

 

Sono da abolire

 

  • l’articolo 12 sul limite di 36 mesi della durata dei contratti a tempo determinato

 

  • l’articolo 16 sul “buono scuola”

 

  • l’articolo 17 sulla detraibilità delle spese scolastiche in istituti privati

 

  • l’articolo 21 sul numero di deleghe spaventosamente ampio

 

  • l’articolo 23 nei punti in cui rende inefficaci le norme contrattuali in contrasto con la legge e introduce deroghe per i pareri dell’organo collegiale consultivo nazionale (CSPI).