formazioneSettimane calde per il comparto scuola che, tra le mille attività preparatorie, è anche tenuto a convocare i docenti per le immissioni in ruolo.


Anno di prova e formazione per le nuove assunzioni. Nella moltitudine di docenti, si avranno anche docenti chiamati sebbene già di ruolo sia per la classe di concorso di attuale appartenenza, sia per altra classe di concorso o diversa tipologia di posto.

I caso: Nuova nomina per stessa classe di concorso o stesso ruolo

Questo il caso in cui il docente, già di ruolo, avrà una nuova immissione in ruolo per la medesima classe di concorso.

In questi casi il docente non sarà tenuto a ripetere l’anno di prova (120/180 gg) e le relative ore di formazione formazione. Perché si rimane nello stesso ruolo di appartenenza.

La nuova assunzione si configura quindi come un normale trasferimento.

II caso: Nuova nomina per altra classe di concorso

Occorre a questo punto distinguere se:

  • il docente viene assunto per un’ altra classe di concorso, mantenendo sempre lo stesso ruolo: per esempio il docente classe A11, assunto nella A12, oppure su posto di sostegno sempre II grado (e viceversa). Come sopra, il docente non sarà tenuto a ripetere l’anno di prova e la relativa formazione. Siamo in un caso assimilabile ad un passaggio di cattedra;

  • Il docente viene assunto per un’altra classe di concorso con diverso ruolo, per esempio il docente titolare in A11 viene assunto nella A22, oppure su posto di sostegno di I grado. Quì occorre ripetere prova e formazione perchè si assume un ruolo che non si ha avuto in passato.

In tutti i casi la nuova assunzione non blocca o intacca la carriera maturata dal docente, ovvero permangono tutti gli anni di ruolo già svolti nel proprio ruolo di appartenenza.

Si dovrà, eventualmente, procedere ad un eventuale nuovo inquadramento (es. nei casi in cui sono paragonati ai passaggi di ruolo), ma gli anni precedenti prestati valgono a tutti gli effetti.