Con il decreto n. 692 del 25 settembre 2017 il MIUR detta nuove regole sull’anagrafe degli studenti.
L’anagrafe ha il compito di custodire i dati sui percorsi scolastici, formativi e d apprendimento degli alunni. Ha anche il compito di vigilare sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e diventa strumento di lotta alla dispersione scolastica.
L’Anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata “Anagrafe”, costituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”, prevista dall’articolo 3, comma l, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 e successive modificazioni, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli alunni per sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ed è utilizzata anche per l’adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero, responsabile del trattamento è il direttore generale protempore della direzione generale contratti, acquisti, sistemi informativi e statistica.
L’Anagrafe, strumento di supporto alla realizzazione del successoscolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, unita mente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione.
L’Anagrafe contiene i dati degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale d’istruzione e formazione, inclusi i dati sulla valutazione e quelli degli alunni dell’infanzia e dei centri territoriali per l’istruzione degli adulti. L’Anagrafe acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come indicato all’articolo 2, comma 4.
L’Anagrafe contiene, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica.
In allegato all’articolo il Decreto e l’Allegato Tecnico.