disabilita visiva alunni indicatori qualita inclusioneSi può migliorare il neonato Schema di Decreto recante norme sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo n. 378)? Si, individuando i cosiddetti indicatori di qualità per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità visiva”.

 


 

In questi giorni di frenetiche audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, su proposta del Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Gianluca Rapisarda, il Network per l’Inclusione Scolastica (NIS) dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nel tentativo di migliorare il neonato Schema di Decreto recante norme sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo n. 378), ha individuato i cosiddetti “indicatori di qualità per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità visiva”. Dichiara il Direttore dell’I.Ri.Fo.R. Gianluca Rapisarda: “L’auspicio è che i sottoelencati “nostri” indicatori possano essere anche recepiti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) in queste settimane di confronto sul Decreto Legislativo n. 378, sia rispetto ai «livelli essenziali delle prestazioni» (articolo 3), sia agli «indicatori di qualità» (articolo 4), il tutto allo scopo di garantire un sempre più proficuo, efficace e uniforme processo di inclusione scolastica agli alunni/studenti con disabilità visiva del nostro Paese.”

 

Dovranno essere garantiti:

 

A) L’assegnazione, da parte dello Stato, sin dall’inizio dell’anno scolastico e per il tramite

dell’Amministrazione scolastica, dei docenti per il sostegno agli studenti disabili visivi, frequentanti la scuola statale di ogni ordine e grado, per assicurare il loro diritto all’educazione e all’istruzione certificata ai sensi dell’articolo 13 della  legge n.104 del 1992.

 

B) L’assegnazione agli alunni/studenti con disabilità visiva di docenti per il sostegno, che abbiano acquisito durante la specializzazione  informazioni sulle didattiche delle singole discipline concernenti  i modi di apprendimento dei disabili visivi e che , comunque, ogni volta che si trovino ad operare con un alunno minorato della vista, svolgano, ad inizio di anno scolastico, un breve corso di aggiornamento  coi colleghi curricolari su come leggere insieme la sua diagnosi funzionale o profilo di funzionamento e come  impostare insieme e valutare il suo PEI.

 

C) L’assegnazione agli alunni con disabilità sensoriale, da parte degli Enti locali, del personale dedicato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge  n.104 del 1992.

 

D) L’istituzione da parte del MIUR della figura dell’”esperto in scienze tiflologiche” o, quantomeno, di una figura che possegga competenze di base in tiflopedagogia e tiflodidattica.

 

E) La qualità della formazione delle figure professionali dell’assistente alla comunicazione dei disabili sensoriali e dell’”esperto in scienze tiflologiche” attraverso la certificazione delle loro competenze, rilasciata dall’Università, dopo la frequenza di appositi master. Tale certificazione delle competenze, con il rilascio dei due rispettivi titoli, costituiscono la “patente abilitante” all’esercizio della loro professione.

 

F) L’uniformità, su tutto il territorio nazionale, della definizione dei profili professionali del personale destinato all’accompagnamento, alla comunicazione, ed all’assistenza specialistica degli alunni con disabilità visiva (l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione e l’esperto in scienze tiflologiche), attraverso l’individuazione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati (punto D).

 

G) La definizione da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di un Piano Annuale d’Inclusività (PAI) che sia parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

 

H) L’istituzione da parte del MIUR di uno Sportello di Consulenza Tiflodidattica presso i CTS esistenti su tutto il territorio nazionale, per fornire informazioni ed assistenza di base agli studenti disabili visivi ed alle loro famiglie, da realizzare attraverso apposite convenzioni con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed i suoi principali Enti collegati.

 

I) La creazione da parte degli Enti Locali, nell’ambito della programmazione regionale ed in convenzione con l’UICI ed i suoi Enti collegati, di un Centro di Consulenza Tiflodidattica  (ove possibile per ogni provincia o città metropolitana, o comunque di almeno uno per Regione) in modo da favorire la costituzione di una rete tra tutti gli Enti e le strutture deputati al processo di inclusione scolastica degli studenti minorati della vista del territorio.

 

J) L’applicazione, da parte degli Enti locali, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e della Legge 4 del 9 gennaio 2004 (c.d. Legge Stanca) sull’accessibilità, sulla fruibilità ed usabilità degli strumenti tecnologici e degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche.

 

K) L’applicazione della Legge 4 del 9 gennaio 2004 (c.d. Legge Stanca), del Decreto Ministeriale 30 Aprile 2008, del DECRETO 169 (“Decreto crescita 2.0 “convertito in legge il 12.12.2013) (articolo 9) e della Circolare 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale sull’accessibilità degli strumenti didattici e formativi, per favorire l’adozione di libri di testo “accessibili” da parte delle istituzioni scolastiche e la loro fornitura in Braille e su supporto digitale accessibile da parte degli Enti Locali agli alunni/studenti con disabilità visiva ed ai docenti per il sostegno, sin dall’inizio dell’anno scolastico.

 

L) L’efficienza e la qualità del materiale tiflodidattico e tifloinformatico, negli Istituti di ogni ordine e grado, ad uso degli studenti con disabilità visiva, determinato dallo studio di progettazione tiflologica e di realizzazione sostenibile in termini di costo, distribuzione e reperibilità effettuato da un “esperto in scienze tiflologiche”.

 

M) La periodica manutenzione tecnica del materiale tiflodidattico e delle tecnologie assistive delle scuole di ogni ordine e grado, per assicurarne le condizioni di funzionalità, l’aggiornamento costante e l’efficienza dello stato strutturale.

 

N) L’obbligo del rilascio da parte del venditore alle scuole, agli Enti locali, alle Asl ed ai privati di una “garanzia”, contenente le seguenti informazioni relative agli strumenti tecnologici, tiflotecnici ed ai sussidi tiflodidattici: costruttore, costo, anno di produzione, eventuale venditore ed ovviamente, anche il libretto delle istruzioni trascritto in formato accessibile. Tale “documento d’identità” delle attrezzature tifloinformatiche e dei sussidi tiflodidattici costituisce il loro certificato di qualità.

 

O) L’effettuazione di azioni finalizzate all’educazione, formazione ed istruzione dei disabili visivi, che tengano conto della condizione di cecità o di ipovisione, volte al successo formativo ed al processo inclusivo degli studenti minorati della vista sarà specifico e di tipo tiflopedagogico nel metodo e nell’applicazione, ed avrà come certificatore dei risultati l’equipe “tiflopsicopedagogica”.

 

P) L’obbligo del rispetto da parte delle scuole private “paritarie” della normativa nazionale e delle leggi regionali vigenti in materia di diritto allo studio scolastico degli alunni/studenti con disabilità.