Adozione libri di testo a.s. 2017/2018: pubblicata con grande ritardo la nota ministeriale. Nella gran parte dei casi le scuole hanno già attivato le procedure. Per la scuola primaria si devono applicare le sentenze della giustizia amministrativa.
Con la nota 5371 del 16 maggio 2017 sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 il MIUR rinvia alle indicazioni dello scorso anno; ma a differenza degli anni precedenti non definisce la tempistica per l’adozione dei libri di testo da parte dei Collegi dei docenti e neppure fissa i termini entro cui le istituzioni scolastiche dovranno comunicare le scelte adozionali, che saranno indicati in un’apposita nota ministeriale. È vero che arrivate a metà maggio la maggior parte delle istituzioni scolastiche ha ormai prudenzialmente concluso o quanto meno ha avviato le procedure per l’adozione dei libri di testo; resta, tuttavia, il fatto che senza alcun preavviso le scuole hanno dovuto immaginare una possibile tempistica e ancora non conoscono la data entro cui dovranno essere pronti i dati per la comunicazione on line.
Quanto alle altre indicazioni, anche per l’a.s. 2017/2018 l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado continua a essere disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014:
- il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
- Le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico. Le linee guida per l’elaborazione di questi materiali non sono stati ancora adottati dal MIUR.
- Le scuole possono pertanto confermare i testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi testi per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, nei casi previsti dagli ordinamenti scolastici, quinte della scuola secondaria di secondo grado.
- I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. L’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo rientra nella casistica dei testi consigliati.
- Le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei libri di teso, di cui all’allegato al DM 781/13, sono riferiti esclusivamente alla scuola primaria.
Per i libri di testo della scuola primaria, a seguito di un ampio contezioso che ha visto soccombente il MIUR, i prezzi di copertina dovrebbero essere quelli definiti per l’a.s. 2016/2017 dal DM 613/16, incrementati del tasso di inflazione programmata per il 2017.
Di rilievo che la nota effettui ancora una volta il richiamo per i dirigenti scolastici alla vigilanza sul rispetto, nella scelta dei testi, della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
Riguardo alla riduzione dei tetti di spesa della scuola secondaria, la nota 5371/17 fornisce le seguenti precisazioni
- i tetti di spesa che saranno definiti con apposito decreto ministeriale, sono ridotti del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
- i tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Irrisolti i problemi relativi all’applicazione dell’art. 15 della Legge 133/08 così come modificato dal Decreto Legge 179/12. Infatti, da un lato, il comma 1 stabilisce che “Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente“, dall’altro, il comma 3 bis prevede che la scuola “assicura alle famiglie i contenuti digitali (…) CON ONERI A LORO CARICO” mentre il comma 3 ter afferma che “la scuola assicura la disponibilità dei supporti necessari alla fruizione dei contenuti digitali (…) su richiesta delle famiglie e CON ONERI A CARICO DELLE STESSE (…)”.
Ciò rende difficile capire se la gratuità totale o parziale dei libri di testo per il primo ciclo e per il primo biennio della secondaria di II grado, prevista da norme tuttora in vigore, sia prevista o meno e come venga concretamente garantita.