acquisto-libri-scolastici-sono-detraibiliLe spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici sono detraibili? Nel caso delle scuole superiori? Ecco una risposta che chiarirà molti dubbi per i genitori.


Nella disciplina della detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è previsto un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

 

L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma.

 

Pertanto le tasse, i contributi obbligatori,  nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera ebis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.

 

Per rispondere alla nostra domanda, invece, la detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione non universitaria (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) non spetta per l’acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.15).