Abuso di Contratti a Termine: con sette sentenze depositate (a partire dalla n. 22552) la Cassazione definisce le condizioni per la configurabilità concreta dell’abuso e stabilisce le conseguenze sanzionatorie da applicarsi.
La reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale tecnico e amministrativo della scuola si configura come un abuso solo se, per effetto dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto supera il periodo di 36 mesi, computo nel quale rientrano solo i rapporti instaurati a partire dal 10 luglio 2001.
La legge n. 107/2015, che prevede un piano straordinario di assunzioni, rappresenta una sanzione sufficiente per compensare la violazione del diritto dell’Unione Europea anche per chi non ha ottenuto ancora il posto ma è in attesa dello scorrimento delle graduatorie.
A meno che gli interessati non riescano a dimostrare (evenienza oltremodo remota) di avere subito un danno effettivo dal precariato, con tanto di prova da esibire, in merito al se e al quanto. Anche perché – pare di capire da una prima interpretazione della pronuncia – l’assunzione in ruolo rappresenterebbe di per sé una sorta di risarcimento.
Per la Cassazione, grazie al piano straordinario di assunzioni avviato per effetto della riforma, ai lavoratori assunti spetta la ricostruzione della carriera ma non il risarcimento.
La Cassazione con le sue sentenze «ha inteso dettare uniformi linee interpretative in materia, cosi’ garantendo, in un fecondo dialogo con la Corte di Giustizia europea e con la Corte costituzionale, la piena compatibilita’ tra diritto nazionale e diritto eurounitario».
Nei fatti, tuttavia, le supplenze del personale docente non sono sostanzialmente diminuite, anche successivamente le quasi 90 mila assunzioni attuate con la Buona Scuola del Governo Renzi: una circostanza di cui, evidentemente, la Cassazione non ha tenuto conto.