Il MIUR condannato a risarcire un docente per illegittima reiterazione di contratti a termine: questa la decisione del Tribunale.
Importante sentenza emessa dal Tribunale di Lecce che ha accolto il ricorso presentato da una docente con contratto a tempo determinato presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Il giudice ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, assistita dai legali della FLC CGIL di Lecce, condannando il MIUR al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per la illegittima reiterazione di contratti a termine, nonché al riconoscimento della progressione di carriera al pari del personale di ruolo.
Di seguito riportiamo il comunicato della FLC CGIL di Lecce.
Il 24 febbraio 2017 il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una Docente assunta – con contratto a tempo determinato – in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, abilmente difesa dagli avvocati – della FLC CGIL Luigi Giuseppe Cormio, Maria Assunta Malitesta e Francesco Americo, condannando il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per la illegittima reiterazione di contratti a termine, nonché al pagamento delle differenze stipendiali al fine di realizzare la parità di progressione stipendiale tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato del settore AFAM.
L’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, – di cui fanno parte le Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute raggruppa al suo interno anche le Accademie Nazionali di Arte Drammatica e della Danza, gli ISIA (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche), i Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati -, rappresenta oggi l’eccellenza nell’ambito di varie discipline per le arti figurative, plastiche, sceniche, per la decorazione e la grafica, per la musica, con riferimento al mondo degli interpreti, della composizione, della direzione, e ancora per lo spettacolo nelle sue molteplici declinazioni, dal teatro di prosa al cinema e alla televisione, dalla danza alle arti visive, ma anche per la preparazione di tutte quelle figure professionali che nei vari settori della produzione industriale uniscono competenze tecnico-specialistiche alla creatività, quindi della cultura artistica e musicale italiana, esportata ed apprezzata anche e soprattutto all’estero, annoverando la più alta percentuale di studenti stranieri nell’ambito dell’istruzione terziaria.
E’ noto che in queste istituzioni si sono formati artisti, designer e musicisti famosi in tutto il mondo, un bacino inestimabile di conoscenze e competenze specifiche. Purtroppo questo importante settore dell’alta formazione artistica è stato mortificato, nell’ultimo ventennio, da un prolungato oblio normativo e da un oggettivo blocco del reclutamento a livello centrale che ha sofferto della mancanza di percorsi concorsuali nazionali, obbligando le singole Istituzioni AFAM ad indire e gestire direttamente concorsi a carattere nazionale, regolamentati dal MIUR e finalizzati alla copertura di posti in organico vacanti e disponibili.
Questa procedura ha creato nel tempo un corpo docente parallelo e per certi versi anomalo, selezionato per merito attraverso continui e periodici concorsi per titoli artistici, culturali e professionali, e composto da stimati professionisti che svolgono attività di docenza, ricerca, produzione artistica, coordinamento, al pari dei colleghi di ruolo, corpo docente gravato, però, da disagi causati dalla contrattualizzazione a tempo determinato, in un contesto lavorativo dove le maggiori tutele si applicano al personale con contratto a tempo indeterminato.
Il DM 30 giugno 2014 n.526 – in attuazione dell’art. 19 comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 – ha posto temporaneo rimedio all’anomalia a seguito del concorso nazionale per titoli bandito, esclusivamente, per i candidati già inclusi nelle graduatorie di merito dell’AFAM che avessero svolto almeno tre anni di attività di docenza all’interno delle istituzioni dell’Alta Formazione. Questo concorso si è concretizzato in una realtà statale che ha deliberatamente, indebitamente e inspiegabilmente interrotto – quantomeno nel comparto AFAM i cui numeri, nell’economia complessiva del MIUR, risultano estremamente modesti – la ventennale consuetudine normativa che prevedeva l’utilizzo delle graduatorie nazionali per contratti a tempo indeterminato, già disattesa dalle graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con decreto direttoriale 16 ottobre 2001 e dalle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ palese che la mancata attuazione della Legge 508/99 non ottemperando al dettato costituzionale dell’Art. 33 della Costituzione Italiana che recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e, nello specifico, la mancata politica sul reclutamento abbia comportato, oltre ai disagi che ne frustrano le attese e alla necessità di un riordino dell’assetto generale del settore, un aumento sconsiderato del precariato che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea emanata il 26 novembre 2014, dovrà al più presto essere assorbito nell’organico di fatto e di diritto; tenuto conto, inoltre, che le graduatorie nazionali DM 30 giugno 2014 n.526, in vigore dal mese di dicembre 2014, non sono sufficienti a coprire tutti i posti vacanti disponibili attualmente e che altri posti si renderanno liberi in vista dei pensionamenti imminenti, è necessario che tali cattedre siano coperte con nuove regole di reclutamento solo dopo che saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, i diritti acquisiti dai docenti precari dell’ultima graduatoria nazionale 128, soggetti per anni ai contratti a termine.
Un atto di giustizia, coscienza e condivisione che ponga fine all’annosa questione dei docenti vittime dell’illegittima contrattualizzazione a tempo determinato, disposta in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 ed in particolare in assenza di effettiva temporaneità e delle esigenze di eccezionalità, di cui la sentenza richiamata in principio ne prevede la tutela.