Entro oggi le pubbliche amministrazioni verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B dall’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e, ove necessario, trasmettono i dati mancanti o aggiornati (art. 42, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 e circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2017).